E-commerce, per chi vale la rivoluzione fiscale del 1° luglio
Le regole Iva non cambiano per chi cede beni importati spezzando l’operazione ed effettuando prima l’import e poi la vendita
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
4' di lettura
I punti chiave
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.Le nuove regole sull’e-commerce, in vigore dal 1° luglio – e per le quali il provvedimento delle Entrate del 25 giugno fissa i primi paletti – rappresentano una vera e propria rivoluzione che coinvolge le vendite intracomunitarie a distanza verso privati (e soggetti assimilati), le vendite di beni importati di modico valore, le cessioni facilitate da interfacce elettroniche, ma anche i servizi B2C con imposta dovuta in altri Stati membri dell’Unione europea. Il tutto, accompagnato da regimi speciali volti a semplificare gli adempimenti (Oss e Ioss su tutti).
In diverse circostanze, comunque, non vi saranno cambiamenti: ecco quando.
Le operazioni «spezzate»
È il caso, per esempio, di chi vende beni importati “spezzando” l’operazione in due, ossia effettuando prima l’importazione nella Ue e solo in seguito la vendita al cliente. In una situazione simile, nulla muta. Come in passato, infatti, l’operatore deve corrispondere l’Iva in dogana (salvo utilizzo dell’eventuale plafond disponibile) e i dazi (se dovuti) all’atto dell’importazione. La successiva cessione seguirà le regole ordinarie, se il cliente è un operatore economico, e quelle delle vendite a distanza, se è un privato. In quest’ultimo caso, se la vendita a distanza è intracomunitaria si applica l’Iva dello Stato di destinazione (tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale oppure mediante adesione al regime Oss), per obbligo, al superamento della soglia annua di 10 mila euro, o per opzione, se la soglia non è superata.
I beni di valore superiore a 150 euro
Nessuna novità neppure per la vendita di beni importati in spedizioni di valore intrinseco superiori a 150 euro. Il nuovo regime Ioss si applica infatti solo per i beni con valore non superiore a tale importo. Ma occorre fare attenzione. Nel conteggio non vanno considerati i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, e va altresì esclusa qualsiasi altra imposta e onere doganale. Inoltre, la soglia di valore si riferisce a un’unica spedizione, ossia a beni in unico imballo, spediti contemporaneamente dal medesimo fornitore o dal fornitore “indiretto” (quello che vende tramite interfacce elettroniche) allo stesso destinatario e che formano oggetto del medesimo contratto di trasporto. Sul punto, le note esplicative Ue precisano che ogni ordine si considera come una cessione separata indipendentemente dal fatto che sia eseguito da un fornitore o da un fornitore “indiretto”. Ma se più ordini sono imballati e spediti/trasportati assieme, allora si considerano un’unica spedizione.
Il nuovo regime (Ioss) è inoltre precluso quando i beni di valore modesto sono acquistati e spediti unitamente a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o meno l’importo di 150 euro.
La finzione della doppia vendita
Un altro mito da sfatare è quello della necessaria “intromissione” nell’operazione delle interfacce elettroniche, in qualità di fornitore presunto, situazione che imporrebbe di fatturare al marketplace, il quale a sua volta “fattura” al cliente.








