Come si conciliano tutte queste limitazioni italiane con il regolamento europeo? Molti Stati Ue si sono dati una propria normativa (si veda la scheda in alto nella pagina a fianco). L’Italia non ha ancora messo nero su bianco alcunché. Ma sta per farlo e dal ministero dei Trasporti qualche orientamento si comincia a intravedere.
In sostanza, prevale il Codice. Quindi, no a potenze superiori a 250 watt e ad accelerazioni in assenza di pedalata. Ma con un’eccezione: le accelerazioni fino a 6 km/h, ammesse dalla norma tecnica internazionale EN 15194/2017 per facilitare la mobilità (soprattutto le ripartenze in situazioni delicate come quelle che si presentano agli incroci) e non in contrasto con alcun vincolo imposto dal Codice.
Il “no” significa che ogni bici che non rispetti i vincoli previsti dal Codice va classificata automaticamente come ciclomotore. Quindi va targato, assicurato per la Rc e si può guidare solo indossando il casco e muniti di patente (basta anche il patentino AM). Dunque, circolando con una e-bike che non rispetta i vincoli del Codice si va incontro a molte sanzioni, anche pesanti:
per non averla immatricolata, multe da 158 a 636 euro per l’assenza di certificato di circolazione e da 79 a 317 per assenza di targa (decide la Prefettura, non si ha il consueto diritto di pagare il minimo se si versa entro 60 giorni) e sequestro del veicolo per poi arrivare alla confisca definitiva;
per la mancanza di polizza Rc auto multa di 868 euro, sequestro del mezzo (e successiva confisca, se non si attiva una copertura entro 60 giorni dalla data in cui l’infrazione viene contestata al trasgressore) e decurtazione di cinque punti dalla patente (se posseduta); mentre per i recidivi (almeno due infrazioni di questo tipo commesse nel giro di due anni) la multa sale a 1.736 euro e scatta la sospensione della patente da uno a due mesi e anche dopo l’eventuale dissequestro è previsto che il veicolo resti sotto fermo amministrativo per 45 giorni;