Droga alla guida, il test si può fare anche sulle urine
di Maurizio Caprino
3' di lettura
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Il reato di guida sotto effetto di droghe si può accertare anche sulla base di un esame delle urine, anche se il test più attendibile è quello sul sangue. Lo ha confermato la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 30237/2017, depositata il 16 giugno, che aderisce all’indirizzo tracciato dal ministero dell’Interno con la circolare del 16 marzo 2012. Un indirizzo tanto consolidato che ha anche un aspetto favorevole per l’indagato: non gli si può contestare il reato di rifiuto di sottoporsi ai test se non acconsente al prelievo del sangue e invece si dichiara disponibile all’esame delle urine.
Dal punto di vista scientifico è noto che il sangue è la «matrice biologica» ideale per soddisfare i severi requisiti necessari in Italia per condannare una persona per guida sotto effetto di droghe: l’articolo 187 del Codice della strada richiede non solo di accertare che l’interessato ha assunto sostanze proibite, ma anche che al momento in cui è stato fermato per il controllo (o quando è stato coinvolto nell’incidente da cui il controllo è scaturito) guidava in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di quelle sostanze. E il sangue è la matrice che quando viene analizzata segnala positività alle droghe praticamente solo se esse stanno davvero facendo effetto in quel momento.
Di contro, il prelievo di sangue è invasivo, per cui richiede personale specializzato e adeguate condizioni igieniche. Cose che lo rendono anche costoso. Più semplice ed economico è prelevare un campione di urina, matrice che però può dare positività anche quando il suo effetto sulle condizioni psicofisiche dell’interessato si è ormai esaurito. Svantaggi ci sono anche nell’utilizzo delle altre possibili matrici: capelli, saliva e sudore.
Sulla scelta della matrice utilizzabile, in assenza di precise disposizioni di legge, il ministero dell’Interno con la circolare del 16 marzo 2012 (la n. 300/A/1959/12/109/56) si limitò a citare per esempio il sangue e la saliva. La Cassazione, nella sentenza 30237/2017:
- rimarca che questi sono solo esempi e quindi non è escluso che si possano utilizzare anche le urin e;


