Gli altri strumenti

Dopo la Corte, Trump aziona tariffe temporanee e contro la concorrenza sleale

La Casa Bianca punta sulle normative che tutelano l’industria nazionale

di Giovanni Iaselli, Maria Teresa Madera e Antonio Tomassini

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All’indomani della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha invalidato i dazi imposti in base all’International emergency economic powers act (Ieepa), occorre comprendere quale direzione prenderà la politica commerciale dell’amministrazione Trump. Secondo il giudice Brett Kavanaugh, la pronuncia della Corte Suprema «potrebbe non impedire ai presidenti di imporre la maggior parte, se non la totalità, di misure analoghe sulla base di altre disposizioni normative». Ed è esattamente questa la traiettoria intrapresa dall’amministrazione, che a pochi giorni dalla sentenza ha rilanciato facendo leva sulle cosiddette «three-digit tariff laws» – tra cui la Section 122 e la Section 301 del Trade act del 1974 e la Section 232 del Trade expansion act – che, a differenza dell’Ieepa, attribuiscono espressamente al presidente il potere di imporre dazi.

Strumenti ed effetti

Il cambio di base giuridica non è però neutrale. Questi strumenti introducono limiti stringenti in termini di durata, entità e presupposti procedurali. Ne è un esempio la Section 122, già utilizzata per introdurre dazi globali temporanei del 10%, con possibilità di aumento al 15%, ma solo per un periodo massimo di cinque mesi (cioè fino a luglio 2026), salvo proroga del Congresso.

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Proprio questi vincoli stanno spingendo l’amministrazione ad attivare ulteriori strumenti per l’applicazione di nuovi dazi ai sensi della Section 301 e della Section 232. La prima consente di reagire a pratiche commerciali sleali, con l’applicazione di misure tariffarie della durata di quattro anni, salvo possibile revisione e rinnovo; la seconda, invece, permette di introdurre dazi per ragioni di sicurezza nazionale, già applicati, tra l’altro, anche nella misura del 25% su acciaio, alluminio e prodotti derivati.

Accanto a questi strumenti, restano sullo sfondo opzioni meno utilizzate ma potenzialmente rilevanti, come la Section 201, che consente di introdurre dazi di salvaguardia qualora un aumento delle importazioni arrechi grave pregiudizio all’industria domestica, e la Section 338 del Tariff act del 1930, mai utilizzata finora, che consentirebbe dazi fino al 50% in caso di discriminazioni commerciali.

Le implicazioni non sono solo interne. I recenti sviluppi sollevano interrogativi sulla possibile compatibilità delle misure con l’accordo quadro Ue-Usa che aveva fissato un tetto del 15% sui dazi statunitensi. Poiché le nuove misure ai sensi della Section 122 si sommano alle aliquote Mnf esistenti, un aumento al 15% rischierebbe di superare tale soglia.

L’intervento dell’Ue

In questo contesto di rinnovata incertezza, l’Unione europea – già esposta agli effetti economici e finanziari dei dazi statunitensi, come illustrato nel report del Parlamento europeo del 5 marzo 2026 – ha deciso di riattivare il processo di approvazione dell’accordo commerciale con Washington. Il 19 marzo, la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ha dato il via libera all’avanzamento della ratifica: il testo passa ora all’esame dell’Aula plenaria.

Un cambio di rotta che segnala la volontà di stabilizzare i rapporti transatlantici, ma che si inserisce in un quadro ancora fluido, dove diritto, politica e commercio continuano a intrecciarsi in modo sempre più complesso.

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