Nuovo incentivo per le assunzioni: agevolazioni per le donne nel mercato del lavoro
Il decreto Coesione introduce un bonus per le donne svantaggiate che prevede l'esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi
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I punti chiave
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A cambiare è anche il sistema di incentivi all’assunzione dell’altra categoria in affanno nel mercato del lavoro: le donne svantaggiate. La novità è contenuta nel decreto Coesione. Per ciascuna donna “svantaggiata”, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite di 650 euro su base mensile (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi.
I requisiti
Il bonus è riconosciuto a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zes unica per il Sud, o donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti).
In sede di conversione del decreto Coesione è stato precisato che questo incentivo si rivolge anche a donne prive di impiego da almeno sei mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne. Anche in questo caso sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. La stima contenuta nella relazione tecnica è di complessive 100mila assunzioni di lavoratrici tra tempi determinati e trasformazioni a tempo indeterminato.
Condizioni e risorse
Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.








