Tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e in generale la visibilità da parte del conducente. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida (Tribunale di Roma, sentenza 21613 del 9 novembre 2018). Se invece il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente potrebbe essere notevolmente ridimensionata (Cassazione, sentenza 2241 del 28 gennaio 2019). Invece non basta a escludere la responsabilità dell’automobilista il fatto che l’investito cammini di notte fuori dal marciapiede. Se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal Codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe (Corte d’appello di Roma, sentenza 5680 del 14 settembre 2018).
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Il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento. Come nel caso del pedone che attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. Per i giudici l’impossibilità dell’automobilista di evitare la collisione è oggettiva, con conseguente esonero di responsabilità a suo carico (Tribunale di Ravenna, sentenza 464 dell’11 maggio 2017).
In generale, l’articolo 190 del Codice della strada impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi e, quando questi non esistono - o distano più di cento metri - di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e, comunque, a dare la precedenza ai conducenti. Non risponde allora dei danni l’automobilista che investe la signora finita in mezzo alla strada per inseguire il proprio cane sfuggito al guinzaglio (Tribunale di Roma, sentenza 18769 del 3 ottobre 2018).
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