Incidenti, il pedone non ha sempre ragione. Ecco quando è colpa sua
di Marisa Marraffino
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Il pedone non ha sempre ragione. Lo ha stabilito la giurisprudenza che negli ultimi tempi ha allargato le maglie della responsabilità di chi attraversa senza guardare per parlare al cellulare o lontano dalle strisce pedonali. Tutti comportamenti che contribuiscono a causare gli incidenti e ad attenuare, fino ad annullare, la colpa dei conducenti. La regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all’articolo 2054 del codice civile. Nel caso, invece, in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.
I giudici, chiamati a valutare e quantificare le responsabilità, devono partire dal presupposto che la colpa del conducente sia pari al 100% per poi accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze rilevanti che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto. È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Così a Trieste si è verificato il primo caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare. Per il giudice, tanto basta per farle assumere l’80% della responsabilità dell’impatto, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza (Tribunale di Trieste, sentenza 380 del 7 giugno 2019).
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Nelle vicinanze di un’area di servizio in provincia di Ferrara è capitato invece che due uomini abbiano attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza. In questo caso la responsabilità esclusiva del sinistro è stata addebitata ai pedoni imprudenti, colpevoli di aver sottostimato il rischio dell’attraversamento (Corte d’appello di Milano, sentenza 2547 dell’11 giugno 2019).


