Difetti auto, va citato sempre il costruttore
di Stefano Grassani
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Non basta fare causa alla filiale italiana del produttore se un’auto prodotta in un altro Stato Ue causa danni per un difetto di sicurezza: va dimostrato il suo legame con il costruttore stesso. Che, nel caso della responsabilità per prodotti difettosi, non va dato per scontato. Con la sentenza n. 21841 del 30 agosto, la Cassazione si è nuovamente espressa sul tema quando – per logiche organizzative di gruppo - il soggetto che immetta il veicolo in commercio non sia lo stesso che lo abbia effettivamente fabbricato.
Nei gruppi automobilistici è prassi che le filiali nazionali operino da meri distributori/importatori di veicoli costruiti all’estero da altre consociate.
La sentenza è sui danni per lesioni personali causate nel 2003 in un incidente anche per un difetto dell’airbag. All’epoca, la norma di riferimento era il Dpr 224/1998, il cui articolo 3 stabiliva tra l’altro che si considerasse produttore pure «chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione».
La vettura era stata fabbricata nella Ue dalla filiale spagnola di un gruppo extra-Ue, titolare del marchio. La consociata italiana ne aveva curato solo importazione e distribuzione.
L’azione risarcitoria era stata promossa dal danneggiato, in Italia, nei confronti non della capogruppo e/o della controllata spagnola che aveva costruito l’auto; bensì della filiale italiana. Poiché, come molto spesso avviene, la ragione sociale della convenuta italiana conteneva un espresso riferimento al marchio della casa straniera, il danneggiato aveva sostenuto che, per l’articolo 3, (anche) la filiale italiana potesse comunque rispondere dei danni, quale soggetto che in qualche modo aveva “apposto” il marchio sulla vettura difettosa.


