Interest rate swap

Derivati Otc, stavolta una sentenza inglese viene riconosciuta in Italia

I giudici inglesi hanno condannato la Provincia di Brescia per gli swap stipulati nel 2006 e il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso dell’ente

di Marcello Frisone

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Le sentenze inglesi sui derivati devono essere riconosciute in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all’ordine pubblico internazionale. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 7 gennaio scorso (giudice Carmela Gallina), ha così respinto il ricorso della Provincia di Brescia, riconoscendo nel nostro Paese le decisioni dei giudici inglesi con cui Deutsche Bank (assistita dall’avvocato Massimiliano Danusso di BonelliErede) ha vinto il contenzioso sugli swap stipulati dall’ente lombardo.

La vicenda

Nel novembre 2024, la High Court inglese ha accolto le richieste di Deutsche Bank e Dexia contro la Provincia di Brescia, la quale aveva stipulato due swap nel 2006 e poi tentato d’impugnarli in Italia dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 8770/2020 che, per la mancata indicazione degli scenari probabilistici, aveva dichiarato la nullità dei derivati stipulati dal Comune di Cattolica (si veda anche «Plus24» del 25 gennaio 2025).

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Il giudice Hildyard ha dichiarato che i derivati, regolati dal diritto inglese con clausola esclusiva Isda, sono validi e vincolanti e che Brescia non aveva difetto di capacità, né di autorizzazione a stipularli. La Provincia, che non si è presentata al processo inglese dopo aver perso sulle eccezioni di giurisdizione, è stata condannata a risarcire alle banche ingenti spese legali (quasi 1 milione).

Il ricorso della Provincia

Esaurito il contenzioso davanti ai giudici inglesi, la Provincia di Brescia ha poi fatto ricorso al Tribunale di Milano per impedirne il riconoscimento in Italia. La richiesta era fondata sull’articolo 45 del regolamento Ue 1215/2012 (applicabile perché il contenzioso era iniziato prima della Brexit, cioè l’uscita nel 2020 del Regno Unito dalla Ue dopo il referendum del 2016), che consente di negare efficacia a una sentenza straniera se manifestamente contraria all’ordine pubblico internazionale. Secondo l’ente, le decisioni inglesi avrebbero violato principi fondamentali in materia di contabilità pubblica italiana, limiti all’uso dei derivati da parte degli enti locali, trasparenza dei contratti finanziari e diritto di difesa.

La decisione meneghina

Il cuore della decisione del Tribunale di Milano è nella distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. Quest’ultimo, ha chiarito il giudice, non coincide con l’insieme delle norme fondamentali dell’ordinamento italiano, nemmeno quando abbiano rango costituzionale. L’ordine pubblico internazionale riguarda soltanto quei principi essenziali e universali, che tutelano diritti inviolabili delle persone e che sono comuni ai diversi ordinamenti giuridici. Il controllo del giudice italiano, quindi, deve restare circoscritto a questo perimetro, senza sconfinare in una valutazione del merito della decisione straniera.

Finanza pubblica e derivati

Alla luce di questa impostazione, il Tribunale ha escluso che le norme sulla finanza pubblica e sull’organizzazione degli enti locali possano integrare, di per sé, l’ordine pubblico internazionale. Si tratta, sicuramente, di regole centrali per l’ordinamento giuridico italiano, ma prive di quella dimensione universale richiesta per bloccare il riconoscimento di una sentenza straniera (Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Busto Arsizio).

Neppure il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione sui derivati degli enti risulta decisivo. La Provincia di Brescia, oltre alle Sezioni Unite sul caso Cattolica, ha richiamato la pronuncia della Cassazione (n. 5558/2025) che aveva dichiarato inammissibile – per mancanza di novità della questione – il rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Milano alla Cassazione sul caso di Busto Arsizio. Per quanto autorevoli, ha osservato il Tribunale, queste pronunce non esprimono principi vincolanti per i giudici stranieri e non possono essere automaticamente elevate a parametro di ordine pubblico internazionale.

Spese elevate e diritto difesa

La Provincia, come detto, è stata condannata al pagamento di spese legali molto elevate. Secondo il Tribunale, l’elevato costo del processo non integra una violazione del diritto di difesa. Si tratta, piuttosto, di una conseguenza delle regole processuali del foro scelto contrattualmente; una scelta che l’ente ha accettato al momento della stipula e che non può essere rimessa in discussione in sede di riconoscimento della sentenza.

Panorama fluido

«La decisione del Tribunale di Milano sulla Provincia di Brescia – osserva l’avvocato Marco Rossi, managing partner di Rrp – s’inserisce in un panorama giurisprudenziale ancora fluido sui derivati Isda. La Brexit ha complicato il quadro come dimostrano i casi di Pesaro e Urbino e Busto Arsizio. Poiché la questione del riconoscimento in Italia di sentenze inglesi dipende da concetti generali e dinamici come l’ordine pubblico economico internazionale, si può di certo dire che la questione non ha ancora trovato soluzione definitiva e il contrasto all’interno del Tribunale meneghino ne è la prova».

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  • Marcello Frisone

    Marcello FrisoneRedattore

    Luogo: Milano

    Lingue parlate: Italiano, inglese, francese

    Argomenti: Digitale-Sport-Risparmio-Finanza-Norme-Tributi

    Premi: 31 marzo 2017 - Menzione d'eccellenza giornalista economico al premio Loy, banking and finance award

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