Decreto Sicurezza, ecco tutte le norme: dalle tutele per agenti e militari ai nuovi reati
In 39 articoli, il provvedimento ricalca il vecchio disegno di legge. Saltato l’obbligo per amministrazioni e università di collaborare con gli 007
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I punti chiave
- Prevenzione e contrasto al terrorismo
- Verifiche antimafia anche sul contratto di rete
- Le novità per i beni sequestrati e confiscati alle mafie
- Cittadinanza, revoca possibile fino a dieci anni dalla sentenza di condanna
- Il delitto di occupazione abusiva degli immobili
- Borseggi e truffe agli anziani
- L’ampliamento del Daspo urbano
- Il blocco stradale diventa reato
- Detenute madri, ecco come cambia la stretta
- Accattonaggio, si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni
- Dall’alt alla cannabis light esclusa la produzione di semi
- Le tutele per agenti di polizia e militari
- Bodycam sulle divise e armi private senza licenza
- La tutela legale
- Sanzioni inasprite per chi non si ferma allo stop della polizia stradale
- Il giro di vite nelle carceri
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- Si rafforza il sostegno alle vittime di usura
- Carceri e lavoro
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Dal reato di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo» alle tutele rafforzate per agenti e militari, fino alle misure per sostenere il lavoro dei detenuti, è ampio e complesso il decreto legge Sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri che sostituisce e supera il Ddl all’esame del Senato, ricalcandone integralmente i 38 articoli ma recependo i sei rilievi che erano stati mossi dal Quirinale.
Prevenzione e contrasto al terrorismo
Il primo articolo introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.
Nello stesso filone rientra l’introduzione di una sanzione a carico degli esercenti dell’attività di noleggio di veicoli senza conducenti, in caso di omessa comunicazione dei dati identificativi del cliente e del veicolo, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati-Ced, estendendo la finalità di prevenzione del terrorismo anche ai reati di criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di immigrazione, contraffazione.
Verifiche antimafia anche sul contratto di rete
Altre disposizioni rafforzano la lotta alla criminalità. Viene introdotta la figura del «contratto di rete» nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi del Codice antimafia. Il potere attribuito al prefetto di limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia qualora venissero a mancare all’interessato e ai suoi familiari i mezzi di sostentamento è stato ridefinito: si prevede che potrà essere esercitato esclusivamente su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, e quindi non d’ufficio, e previa attività istruttoria svolta dal gruppo interforze. I benefici per i superstiti delle vittime delle mafie vengono riconosciuti anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, quando risulti che, al tempo dell’evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali.
Le novità per i beni sequestrati e confiscati alle mafie
A collaboratori e testimoni di giustizia è concessa la possibilità di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di sicurezza. Per i beni sequestrati e confiscati si stabilisce l’immediato coinvolgimento degli enti locali per la gestione degli immobili abusivi e la competenza del giudice che, con il provvedimento di confisca, ordina la demolizione in danno, nonché una semplificazione della procedura relativa alla cancellazione delle aziende inattive; il divieto di prestare attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda, dopo la confisca definitiva, da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca stessa o a coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per il 416-bis; i’iscrizione gratuita al registro delle imprese, da parte del tribunale o dell’Agenzia, delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate; il soddisfacimento dei creditori prededucibili delle aziende mediante il prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale. Durante l’esame alla Camera è stato esteso il termine di impugnazione delle misure di prevenzione personali adottate dall’autorità giudiziaria da dieci giorni a trenta è stato previsto che i contributi economici agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici possano essere utilizzati anche per i beni confiscati destinati all’ente locale.









