Il provvedimento

Decreto sicurezza, sì al fermo preventivo e allo scudo penale allargato. Coltelli ai minori: multe ai genitori

Stretta su armi bianche e minori. Nuovi strumenti per la polizia: arriva il fermo nell’ambito degli eventi pubblici ma il pubblico ministero può ordinare il rilascio se ritiene che non ci siano le condizioni previste

di Ivan Cimmarusti

Scontri a corteo Nazionale in solidarietà al Centro Sociale Askatasuna di sabato 31 gennaio 2026. (Marco Alpozzi/Lapresse)

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Nel Decreto legge Sicurezza varato oggi dal Consiglio dei ministri, dopo la limatura richiesta dal Quirinale, c’è una stretta che punta dritto a un nodo esplosivo: armi bianche e minori. L’idea è semplice e dura: non basta punire chi gira armato, bisogna tagliare l’accesso a monte - nei negozi, tra privati e soprattutto online.

Il porto fuori casa

Sul fronte del porto fuori casa, il testo alza il livello di rischio penale: chi, senza giustificato motivo, porta strumenti con lama affilata o appuntita oltre 8 centimetri rischia reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena scatta anche per una serie di lame «tipizzate»: pieghevoli da 5 centimetri in su, «a un taglio e a punta acuta», con blocco, a scatto o apribili con una mano, comprese le «a farfalla» e quelle camuffate o occultate in altri oggetti. E non finisce qui: gli atti vanno al prefetto, che può aggiungere per fino a un anno misure come sospensione della patente o sospensione/divieto di conseguire il porto d’armi.

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Il capitolo che fa più rumore è quello sui minorenni: se uno dei reati richiamati viene commesso da un under 18, scatta una sanzione amministrativa anche per chi esercita la responsabilità genitoriale, da 200 a 1.000 euro, decisa dal prefetto.

Vendita ai minori

Poi c’è la barriera sull’acquisto: vietato vendere o cedere ai minori di 18 anni strumenti da punta o taglio «atti ad offendere». Nei negozi scatta l’obbligo di chiedere un documento, salvo maggiore età evidente. Ma il divieto vale anche tra privati: non è solo una questione di commercio.

Il passaggio più moderno riguarda l’e-commerce: siti e piattaforme devono adottare verifiche efficaci della maggiore età prima di chiudere la vendita. Se non lo fanno, interviene Agcom: prima diffida con 30 giorni per mettersi in regola, poi - se non si adeguano - può arrivare il blocco del sito o della piattaforma finché non rientra tutto.

Le multe per chi viola il divieto di vendita ai minori partono da 500 a 3.000 euro; se la violazione si ripete salgono a 1.000–6.000 con chiusura 15–45 giorni, e in caso di ulteriore recidiva arrivano a 2.000–12.000 euro con revoca della licenza.

Violenza giovanile

Nel Dl Sicurezza di Palazzo Chigi arriva una stretta sulla violenza giovanile che ruota attorno a un punto: l’ammonimento. Se il minore ricasca dopo quel primo «cartellino giallo», scatta una conseguenza anche per chi deve vigilare.

La norma inserisce infatti una sanzione: se uno dei reati già previsti viene commesso dopo l’ammonimento, al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore può essere applicata una multa da 200 a 1.000 euro. A decidere è il prefetto, applicando le regole della legge 689/1981.

In più, la procedura di ammonimento viene estesa anche a lesioni, rissa, violenza privata e minaccia quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto oppure senza giustificato motivo.

Lo stesso meccanismo viene agganciato anche alla legge 71/2017: dopo l’ammonimento, se il reato si ripete, può scattare di nuovo la multa 200–1.000 euro per chi ha la responsabilità genitoriale, sempre con competenza del prefetto.

Fermo

La norma che più ha fatto discutere, il fermo, è stata modificata sulla base delle precisazioni del Quirinale. Si allargano gli strumenti operativi della polizia durante le manifestazioni pubbliche: in alcune condizioni, gli agenti possono accompagnare una persona in ufficio e trattenerla fino a 12 ore per accertamenti.

Il perimetro è legato a specifiche operazioni di ordine e sicurezza pubblica disposte in occasione di eventi in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’accompagnamento può scattare quando, in base a circostanze concrete di tempo e luogo e a elementi di fatto, c’è un fondato motivo per ritenere che la persona possa mettere in atto condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Gli “elementi di fatto” possono includere anche:

1. il possesso di determinati strumenti, oggetti o materiali richiamati da norme già esistenti (articoli 4 e 4-bis della legge 110/1975 e articoli 5 e 5-bis della legge 152/1975) utili a offendere;

2. la presenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati con violenza contro persone o cose commessi in manifestazioni negli ultimi cinque anni.

La trattenuta deve durare solo il tempo strettamente necessario agli accertamenti, con un tetto massimo: non oltre dodici ore. E scatta un controllo immediato: dell’accompagnamento e dell’orario viene data subito notizia al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio se ritiene che non ci siano le condizioni previste. Anche il rilascio, con relativo orario, viene comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Manifestazioni pubbliche

Nel Dl Sicurezza di Palazzo Chigi cambia la gestione delle pubbliche manifestazioni con un’impostazione netta: meno arresti “di carta”, più maxi-sanzioni amministrative e più potere al prefetto. Il bersaglio sono soprattutto i promotori senza preavviso, le deviazioni che creano rischio e le condotte che disturbano o intralciano.

Promotori senza preavviso: multe fino a 10.000 euro (anche se organizzi online)La vecchia formula penale viene sostituita da una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. E il testo lo dice esplicitamente: vale anche per chi promuove una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche con gruppi chiusi, senza preavviso all’Autorità.

Stop alle vecchie pene: altre violazioni arrivano a 12.000 euro
Un’altra fattispecie passa a sanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 euro, sostituendo arresto e ammenda

Itinerari, blocchi e “turbative”: nuove multe e aggravanti
Il decreto aggiunge un pacchetto di nuove sanzioni:

1. se non si rispettano limitazioni alla circolazione o itinerario previsto e da questo può derivare un pericolo per sicurezza o incolumità pubblica: 1.000–10.000 euro;

2. se durante la riunione si intralcia o ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente (salvo che sia reato): scatta la stessa sanzione prevista;

3. chi turba il pacifico svolgimento della riunione o il regolare espletamento del servizio di ordine e sicurezza (salvo reato): 500–3.000 euro;

4. ma la multa sale a 2.000–10.000 euro se la turbativa è fatta da chi rende difficile il riconoscimento con i mezzi previsti dalla legge 152/1975 o se è in possesso degli strumenti/oggetti richiamati dall’articolo 5-bis della stessa legge.

C’è anche una stretta sulla recidiva: se una violazione si reitera nel biennio, oppure se vengono contestate tre violazioni (anche diverse) in cinque anni, le sanzioni aumentano da un terzo alla metà.

Non iscrizione nel registro degli indagati

Nel Dl Sicurezza di Palazzo Chigi entra una novità tecnica ma pesante per chi finisce coinvolto in un fatto che, fin da subito, appare coperto da una causa di giustificazione: la Procura può aprire una traccia “separata” e chiudere in tempi rapidi, ma garantendo comunque diritti e tutele.

Il testo modifica l’articolo 335: quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero non procede con la normale iscrizione, ma fa una annotazione preliminare in un modello separato, indicando il nome della persona a cui il fatto è attribuito. In questo caso non si applica la disciplina prevista dal comma 1-bis, cioè l’iscrizione nel registro degli indagati.

Subito dopo viene introdotto un nuovo articolo, il 335-quinquies, che chiarisce due cose. La prima: anche se si tratta di annotazione “separata”, alla persona indicata si applicano diritti e garanzie tipici di chi è sottoposto alle indagini preliminari, e ogni altra disposizione collegata.

La seconda è la tempistica, con un binario a scadenze:

1. se non servono ulteriori accertamenti, il pubblico ministero deve decidere sulla richiesta di archiviazione “senza ritardo” e comunque entro 30 giorni dall’annotazione preliminare;

2. se invece ritiene necessari ulteriori accertamenti (compresi quelli con le forme dell’articolo 360), deve provvedere “senza ritardo” e comunque entro 120 giorni dall’annotazione preliminare; poi, se non si entra nei casi particolari previsti dai commi successivi, deve decidere sull’archiviazione entro ulteriori 30 giorni.

C’è però una soglia che fa scattare la procedura “piena”: quando si va verso atti che richiedono la presenza o la facoltà di assistenza del difensore (diversi dagli accertamenti tecnici ex art. 360) o quando si procede con incidente probatorio, il pubblico ministero deve passare all’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 335 (comma 1-bis).

Riproduzione riservata ©
  • Ivan Cimmarustigiornalista

    Luogo: Roma

    Lingue parlate: Italiano, inglese

    Argomenti: Sicurezza, giudiziaria, inchieste, giustizia tributaria

    Premi: Nel 2011 tra i vincitori del Premio Internazionale Antimafia Livatino-Saetta

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