Incentivi alle imprese

Decreto 5.0 al traguardo: iperammortamento per il cloud

La nuova bozza. Estensione ai software con canoni. Stralciata la clausola made in Eu, ma salta anche l’autodichiarazione sui beni fino a 300mila euro. Restano tre comunicazioni obbligatorie

di Carmine Fotina

ADOLFO URSO MINISTRO IMPRESE LE NUOVE SFIDE DEL MADE IN ITALY 7146

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Prende forma il decreto attuativo del nuovo piano di incentivi alle imprese Transizione 5.0. Dopo il lungo stallo - legato alla controversa clausola sui beni “made in Eu”, alla fine eliminata con il decreto fiscale approvato il 27 marzo - il confronto tra il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero dell’Economia (Mef) sul provvedimento è alle battute finali. Una volta firmato dai ministri, il testo andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un successivo decreto direttoriale definirà i termini di apertura delle domande (si prevede almeno un altro mese di attesa).

Il piano Transizione 5.0, inserito nell’ultima legge di bilancio, prevede l’agevolazione degli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 mediante l’iperammortamento. L’incertezza sull’assetto finale delle regole ha però bloccato o quantomeno fortemente frenato i progetti delle imprese. La bozza iniziale del decreto era stata trasmessa dal Mimit al Mef all’inizio di gennaio.

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Tre mesi dopo, nella nuova bozza visionata dal Sole 24 Ore, sono stati cancellati tutti i riferimenti al requisito territoriale che vincolava gli acquisti ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione europea o dell’Accordo sullo spazio economico europeo.

Ci sono ancora alcuni aspetti tecnici oggetto di confronto tra i due ministeri ma sulla maggioranza dei punti la linea è ormai definita. Un’ipotesi, che di certo non sarebbe gradita alle imprese, è l’aggiunta di una quarta comunicazione obbligatoria, alla fine di ogni anno per monitorare la spesa. Finora si era parlato di tre comunicazioni da trasmettere tramite la piattaforma informatica del Gse (Gestore servizi energetici) per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti: preventiva, di conferma e di completamento.

Vanno innanzitutto trasmessi i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti. Poi, entro 60 giorni dalla trasmissione della ricevuta di comunicazione dall’esito positivo da parte del Gse, l’impresa deve comunicare il pagamento di un acconto pari ad almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni oggetto di leasing finanziario – elemento inserito nella nuova versione del decreto attuativo – il pagamento per il 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Infine, la fase tre. Al completamento degli investimenti – che deve presupporre anche l’avvenuta interconnessione dei beni strumentali al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura – e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti in uno o più beni oggetto di ciascuna comunicazione di conferma.

Nel caso in cui la comunicazione abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di completamento dell’ultimo investimento che la compone. Nell’attuale bozza inoltre trova conferma il passaggio, che era stato inizialmente oggetto di confronto tra Mimit e Mef, in cui per “completamento degli investimenti” si rimanda all’articolo 109 del Tuir che fa riferimento alla consegne del bene. In pratica le imprese che hanno avviato un investimento complesso nel 2025 ma ricevono la consegna di alcuni beni solo nel 2026 avranno comunque accesso all’iperammortamento sulla base della prenotazione originaria.

Viene poi leggermente modificata la definizione di «struttura produttiva» cui si riferiscono gli investimenti: deve essere caratterizzata da autonomia tecnico funzionale e organizzativa, ma non è necessario che «costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e abbia la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o parte di esso, ovvero la completa erogazione di servizi o parte di essi».

Salta una semplificazione gradita alle imprese. I rilievi del Mef hanno portato allo stralcio della disposizione che, per i beni materiali e immateriali dal costo unitario non superiore a 300mila euro, consentiva alle imprese di adottare un’ autodichiarazione resa dal legale rappresentante senza dover ricorrere alla perizia asseverata per comprovare le caratteristiche tecniche, l’interconnessione e il soddisfacimento dei requisiti per gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Va invece incontro alle sollecitazioni delle aziende informatiche, l’estensione del raggio d’azione dell’incentivo alle soluzioni software in cloud, che vengono erogate in modalità as-a-service, cioè attraverso canoni di abbonamento e in quanto tali non soggetti ad ammortamento tradizionale. L’articolo 4, in riferimento ai beni immateriali, precisa ora che «il beneficio è calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso», limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta in cui è in vigore l’agevolazione.

Un chiarimento significativo è stato poi inserito all’articolo 4 su “Misura e fruizione del beneficio”. Nel ricapitolare le tre fasce di maxi-ammortamento – 180% per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10, e 50% oltre 10 e fino a 20 milioni – si precisa che il beneficio è determinato sulla base degli investimenti «completati in ciascuna annualità». In pratica, gli scaglioni e il massimale di 20 milioni vanno considerati come distinti nei tre anni del piano 2026, 2027 e 2028.

Ulteriori modifiche riguardano gli aspetti di controllo e verifica. Spetterà al Gse effettuare le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati. Viene però specificato che l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alle verifiche (comprese perizie, attestazioni sui beni, fatture e documenti di trasporto) non solo ai fini delle attività di controllo del Gse, ma anche ai fini delle ordinarie attività di accertamento svolte dall’agenzia delle Entrate. Nella bozza di gennaio l’obbligo di conservazione della documentazione era circoscritto a dieci anni, mentre il nuovo decreto non fornisce un limite temporale.

Su input della Ragioneria dello Stato viene infine introdotto un nuovo articolo, 12, per monitorare gli oneri derivanti dalla misura. A questo scopo il Gse dovrà trasmettere al Mimit e al Mef, almeno mensilmente, i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dalle aziende.

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