I contenuti del provvedimento

Dal turismo subacqueo alla Cig per i marittimi della pesca, in porto la legge sul mare

Via libera definitivo della Camera al testo in 37 articoli

di Manuela Perrone

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Rafforzare la governance e il coordinamento delle politiche pubbliche del mare, valorizzare la dimensione subacquea in chiave turistica, istituire le «zone contigue», sostenere lo sviluppo della nautica da diporto, semplificare e digitalizzare i documenti di bordo e segnare il debutto della cassa integrazione per i lavoratori della pesca, dopo un’attesa durata anni. Sono questi i principali obiettivi della legge per la valorizzazione della risorsa mare, che porta la firma del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e che oggi è stata definitivamente approvata dalla Camera in terza lettura. Sono stati 149 i voti a favore, 32 contro e 63 gli astenuti.

Il ruolo del Comitato interministeriale

In 37 articoli, il provvedimento arriva in porto dopo un doppio passaggio in Consiglio dei ministri (a novembre 2024 e poi ad agosto 2025). In prima battuta, rafforza il ruolo del Cipom (il Comitato interministeriale per le politiche del mare), integrando la partecipazione del ministro dell’Università e della ricerca all’organismo istituito alla presidenza del Consiglio e precisando che gli indirizzi strategici del Piano del mare (quadriennale e non triennale, con aggiornamento biennale e non più annuale, come ha stabilito un emendamento approvato al Senato), debbano riguardare anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico.

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Turismo subacqueo, approvato il primo ddl

La nascita della «zona contigua»

La legge autorizza l’istituzione, con Dpr, della «zona contigua» al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, tra le 12 e le 24 miglia marine dalla linea di base (il successivo articolo 7 definisce proprio i criteri per determinarle le linee delle coste in base alle quali misurare l’estensione del mare territoriale). L’intento, in applicazione della Convenzione Onu di Montego Bay sul diritto del mare, è quello di estendere l’esercizio della giurisdizione per il contrasto delle attività illegali in mare, immigrazione compresa. Le aree così individuate dovranno essere notificate agli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia.

La disciplina del turismo subacqueo

Il cuore del testo è però al capo terzo, che stabilisce i requisiti e i principi fondamentali in materia di turismo subacqueo per ricomporre un quadro normativo finora frammentato sul territorio nazionale, fissare regole omogenee e, soprattutto, permettere al patrimonio subacqueo italiano e ai tanti tesori sommersi la valorizzazione che meritano attraverso itinerari e gemellaggi con altri Paesi. Il Ddl affida al ministro del Turismo, di concerto con gli altri coinvolti e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, il compito di individuare con decreto le «zone di interesse turistico-subacqueo», tenendo conto della sicurezza e della rilevanza paesaggistica, faunistica, archeologica e culturale, e alle Regioni quello di disciplinare le professioni relative.

I requisiti per le immersioni a scopo ricreativo

Ampio spazio è dedicato all’individuazione dei requisiti e dei principi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo che forniscono servizi connessi all’attività sub a scopo ricreativo (sono escluse le attività sportive di tipo agonistico, quelle di protezione civile e le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università e altre istituzioni pubbliche e private).

Per istruttori e guide obbligo di copertura assicurativa

La legge, oltre a preoccuparsi di proteggere gli habitat naturali e le specie protette, distingue tra istruttori, guide, organizzazioni didattiche e centri di immersione fissandone i requisiti per esercitare l’attività e incaricandoli di garantire la sicurezza degli utenti e informare sui temi della fragilità e conservazione dell’ecosistema marino. Istruttori e guide, oltre a possedere i relativi brevetti, dovranno operare solo con una copertura assicurativa individuale. Per ognuno, il limite massimo di subacquei simultanei è fissato in sei. A bordo di ogni imbarcazione deve essere presente una cassetta di pronto soccorso, conforme alle prescrizioni della tabella D del Dm 10 marzo 2022.

Per i centri comunicazione unica d’impresa

I centri dovranno iscriversi nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio presentando la comunicazione unica d’impresa, aprire la partita Iva e la sede per svolgere le attività teoriche, dotarsi di attrezzature conformi alle norme Ue e avere una polizza assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori inclusi istruttori e guide. In un registro, da conservare per almeno sei mesi, il responsabile del centro dovrà annotare i dati riferiti ai soggetti che partecipano alle immersioni.

Sanzioni fino a 12mila euro

Le violazioni delle norme sull’esercizio dell’attività di istruttore o di guida subacquea costeranno una multa da 5mila a 12mila euro, pari a quella che rischiano i centri privi dei requisiti. La mancata compilazione del registro da parte del responsabile del centro vale invece una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 3mila euro. La reiterazione delle infrazioni, per i centri, può costare la sospensione fino a sei mesi. Da 500 a 1500 euro vale invece la sanzione in caso di violazione dell’obbligo di prevedere a bordo, per tutta la durata dell’immersione, personale incaricato di guidare l’imbarcazione impiegata come unità d’appoggio per il trasferimento al luogo dell’immersione.

Nautica da diporto, spinta digitale

Il quarto capo della legge è riservato alla navigazione da diporto, con un pacchetto di norme variegato. Si va dall’obbligo per le imprese di locazione e noleggio di registrare le unità usate a fini commerciali nell’Archivio telematico centrale a una serie di modifiche al Codice della nautica da diporto per lo sviluppo e la digitalizzazione del comparto. Vengono semplificate le procedure per la pubblicità degli atti, il rinnovo della licenza di navigazione, l’autorizzazione per la navigazione temporanea e la conversione delle patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere.

Gli attestati richiesti alle unità battenti bandiera estera

Per le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera ma di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con residenza nel nostro Paese si introduce un articolo ad hoc nel Codice (26 ter): se navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiane devono dimostrare la relativa idoneità alla navigabilità attraverso le certificazioni previste dallo Stato di bandiera. Se non sono previste, devono essere sottoposte a visita presso un organismo tecnico notificato che rilascia un attestato di durata quinquennale sull’assenza di rischi per l’ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L’obiettivo è contrastare il fenomeno della fuga delle imbarcazioni da diporto verso le bandiere estere, in particolare verso quelle che non prevedono certificazioni sull’idoneità alla navigabilità dello scafo.

Le matricole della gente di mare

Al capo V la legge introduce modifiche al Codice della navigazione per individuare i soggetti legittimati a conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare - almeno sedicenni che siano cittadini italiani, Ue, membri dello Spazio economico europeo, o svizzeri o di altri Paesi a patto che siano residenti in Italia - e a determinare i casi che danno luogo alla cancellazione degli iscritti (è stata invece soppressa al Senato, come segnala il dossier del Servizio studi parlamentare, la disciplina dell’attività di consulente chimico di porto).

Carte di bordo digitalizzate

La legge cancella inoltra l’obbligo del rigoroso rendiconto per carte, libri e altri documenti di bordo, mentre consente la formazione e la conservazione digitale di giornale nautico e di macchina, ruolo di equipaggio, registro dell’orario di lavoro e degli infortuni, giornale radiotelegrafico, registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare, registro di carico e scarico dei medicinali, della zavorra e delle incrostazioni biologiche. Anche alcuni pagamenti vengono digitalizzati.

Requisiti per la vista anche nella navigazione interna

Con un articolo introdotto al Senato, la legge estende al personale operante nella navigazione interna i requisiti per la vista richiesti ai lavoratori della navigazione marittima. Modificato anche il Codice delle comunicazioni elettroniche relativamente a collaudi, ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo e obblighi di informazione.

Sostegni regionali alla cantieristica

Alle Regioni viene riconosciuta la facoltà di adottare, coerentemente al nuovo Codice incentivi ex Dlgs 184/2025, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale: agevolazioni fisali sui tributi propri, contributi per l’innovazione tecnologica, aiuti alla formazione professionale specializzata.

La Cassa integrazione per i marittimi della pesca

Infine, assieme ad alcune disposizioni che puntano a incentivare il personale scolastico e sanitario in servizio nelle Isole minori (la previsione di punteggi aggiuntivi è demandata a un successivo decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con i colleghi per gli Affari regionali e la Protezione civile) e a rafforzare i servizi di rifornimento idrico delle Isole della Sicilia, si punta a dare piena attuazione all’applicazione ai marittimi del settore pesca della Cisoa, la cassa speciale operai agricoli: un decreto Lavoro-Agricoltura, di concerto con l’Economia, dovrà definirne le modalità applicative, le condizioni e i termini. I marinai autorizzati alla pesca sono inoltre autorizzati a poter assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca anche oltre il 20° meridiano.

Rifiuti, la delega su emissioni e discariche

Sempre introdotti al Senato, ci sono infine l’articolo 34 della legge, che contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva Ue 2024/1785 che ha modificato le direttive su emissioni industriali e discariche di rifiuti, e l’articolo 36 che integra la normativa sull’esercizio dei diritti nella zona economica esclusiva istituita oltre il limite del mare esterno territoriale dalla legge 91/2021.

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