Dal 1° luglio

Dal calcolo per articolo ai rimborsi: le istruzioni dell’Ue sul dazio da 3 euro sui mini-pacchi

Pochi giorni fa, inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una circolare con gli ade

di Lorenzo Pace

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Come si calcola il dazio, chi lo paga e cosa succede in caso di reso? A poche ore dall’entrata in vigore del nuovo prelievo da 3 euro sui mini-pacchi extra Ue, tornano utili le linee guida — in formato domanda e risposta — pubblicate dalla Commissione europea.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Indicazioni ribadite anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 17/2026 del 25 giugno, che ha tradotto quelle istruzioni in adempimenti concreti per gli operatori italiani. Il quadro che emerge chiarisce alcuni punti che nel dibattito pubblico sono rimasti in ombra.

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Il meccanismo di calcolo

Il primo riguarda il meccanismo di calcolo. Il dazio non si applica al pacco ma al singolo articolo, identificato in base alla classificazione tariffaria. Le linee guida della Commissione lo illustrano con un esempio: una spedizione con cinque magliette identiche paga 3 euro, perché si tratta di un unico articolo merceologico; una spedizione con una maglietta e un orologio paga 6 euro, perché sono due categorie distinte. La distinzione rilevante non è quindi la quantità dei pezzi ma la diversità delle categorie merceologiche presenti nella spedizione.

La circolare Adm precisa che il prelievo è collegato alle linee dichiarative: quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta. Sul piano tecnico, il Q&A chiarisce che gli operatori devono utilizzare una riga per ogni gruppo di merci con la stessa classificazione tariffaria nel tracciato H7, con possibilità di indicare la quantità nel campo «descrizione delle merci».

Chi paga

Il secondo punto riguarda il soggetto obbligato. Il responsabile del pagamento è il dichiarante: il venditore o l’importatore del bene, sia esso titolare Ioss, utilizzatore di accordi speciali o loro rappresentante indiretto. Solo in casi definiti «rarissimi» dalla Commissione il pagamento ricade sul consumatore finale, negli Stati membri che offrono un sistema di dichiarazione online gratuito per i privati.

La qualificazione del prelievo come dazio doganale ha però un effetto pratico rilevante: per le spedizioni fuori dal regime Ioss il dazio entra nella base imponibile Iva, producendo un rincaro a cascata sul prezzo finale. Per chi opera in regime Ioss il dazio di 3 euro è invece escluso dalla base imponibile Iva all’importazione.

Le garanzie

Il terzo punto riguarda le garanzie. La garanzia globale è obbligatoria quando copre più operazioni o dichiarazioni doganali, e può essere prestata in diverse forme: deposito in contanti, fideiussione bancaria o altre forme ammesse dal diritto nazionale. L’importo di riferimento può essere stimato e aggiustato dinamicamente tra dogana e operatore, con possibilità di pagamenti intermedi per ridurre l’onere amministrativo.

Un limite però vale per tutti: la riduzione della garanzia al 30% dell’importo di riferimento — prevista in via generale dal Codice doganale per alcune categorie di operatori — non si applica alle garanzie sull’e-commerce di modico valore.

I rimborsi

Il quarto punto, meno discusso, riguarda i rimborsi. Il Q&A della Commissione chiarisce che la modifica introdotta all’articolo 148 del Regolamento delegato non elimina le altre cause di invalidazione delle dichiarazioni doganali già previste dal Codice, né le procedure ordinarie di rimborso o sgravio.

La circolare Adm va però oltre e stabilisce che dopo lo svincolo della merce non è più possibile invalidare la dichiarazione doganale in caso di reso o mancato ritiro da parte del destinatario. Il dazio già versato non viene rimborsato sulla sola base della restituzione del pacco.

Le uniche strade percorribili restano quelle previste in via generale dall’articolo 116 del Codice doganale dell’Unione: dazio applicato in eccesso o non legalmente dovuto, oppure merce difettosa o non conforme alle clausole del contratto. Il reso per ripensamento del consumatore non rientra in nessuna delle due ipotesi. In pratica, per le piattaforme e-commerce con alti volumi di restituzione, il dazio pagato sui pacchi restituiti è un costo definitivo e non recuperabile.

Gli adempimenti tecnici

Dal 1° luglio scatta inoltre per chi opera in regime Ioss l’obbligo di valorizzare il data element relativo alla dilazione di pagamento, necessario per la corretta contabilizzazione del dazio. Restano invece facoltativi fino al 1° novembre i Product Identifier — i codici che collegano ogni articolo dichiarato alla sua identità reale — quando diventeranno obbligatori per tutte le vendite a distanza senza distinzione di valore.

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