Costi di notifiche multe, scontro Comuni-ministeri
di Maurizio Caprino
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Il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Milano per ottenere che anche le
Sono solo le ultime due puntate di una vicenda in cui c’è un obbligo di gratuità in apparenza chiaro stabilito perlomeno dal 2005 (dall’articolo 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, Cad), ma che finora non ha valore.
Storicamente, l’accesso alle banche dati è a pagamento. Lo stabiliscono per l’Archivio nazionale veicoli (della Motorizzazione) l’articolo 10 del Dpr 634/1994 e per il Pubblico registro automobilistico il Dm Finanze 514/1992 e il Regolamento di accesso al sistema informativo centrale dell’Aci (datato 21 giugno 1995).
Nell’interpretazione del Comune di Ferrara in un quesito del 24 maggio 2012 al dipartimento della Funzione pubblica, queste norme sarebbero state tacitamente abrogate già dal 7 marzo 2001, data di entrata in vigore del Dpr 445/2000, la prima norma che - all’articolo 43 -parla di consultazione telematica dei pubblici registri «senza oneri» per le pubbliche amministrazioni che devono acquisire «d’ufficio» informazioni su «stati, qualità personali e fatti». Dato che questa norma si riferisce soprattutto all’autocertificazione, potrebbe venire il dubbio che non si applichi alle visure effettuate per risalire agli intestatari dei veicoli. Ma nel 2005 l’articolo 50, comma 2, del Cad ha stabilito che vanno resi disponibili senza oneri i dati la cui «utilizzazione (...) sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente».
Ciò parrebbe affermare la gratuità. Che invece non è stata mai riconosciuta. Così negli ultimi anni alcuni Comuni hanno preso l’iniziativa: al quesito di Ferrara sono seguiti nel 2016 quelli di Roma Capitale a Motorizzazione, Pra e alla propria Avvocatura, mentre Milano nel 2014 ha presentato un ricorso al Tar Lazio, “girato” l’anno dopo a quello della Lombardia per competenza territoriale.

