Un ringraziamento di routine
Completamente diversa l’interpretazione della Corte territoriale, condivisa dalla Cassazione. Per i giudici di legittimità, infatti, «la sentenza impugnata ha dato atto che il rifornimento del carburante era uno dei modi usuali di compenso degli esaminatori da parte delle autoscuole oggetto di indagine e che la stessa richiesta di (...) mirava soltanto ad una conferma del tipo di alimentazione, fatta in momento sensibile (lo svolgimento degli esami), proprio per rendere edotta l’imputata del benefit che questi si apprestava a dare».
Per la Cassazione chiaro anche il senso del “ma smettila dai”: «la risposta lapidaria dell’imputata a tale domanda svelava come la stessa fosse ben al corrente dalla ragione della richiesta, mentre la sua battuta di commento era una semplice frase di circostanza in occasione di regalie in un contesto ambiguo e scivoloso».
Anche le prove del contesto non trasparente sono in un’intercettazione nella quale, proprio l’imputata, che veniva costantemente retribuita in natura dai titolari delle autoscuole, faceva trasparire il suo timore per l’arrivo di un nuovo direttore che poteva «portare a compromettere i “piccoli orticelli” dei vari funzionari».
Il tempismo sospetto dei doni
Non passa neppure il tentativo della difesa di richiamare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, secondo il quale sono accettabili regali o altre utilità, riferiti però «a quelli d’uso di modico valore», e dunque sotto i 150 euro.
Lo stesso Codice nella versione attuale (Dpr 62/2013) «circoscrive ulteriormente l’ammissibilità dell’accettazione dei donativi da parte del dipendente pubblico». Non basta, infatti, che i regali siano d’uso e di modico valore, ma è necessario che siano occasionali e fatti «nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali».