Grazie alla procedura semplificata, l’azienda potrà disporre lo svolgimento del lavoro agile per gestire l’emergenza anche senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente. A parte questa indubbia semplificazione, resta ferma la necessità di rispettare tutte le norme della legge 81/2017 che regolano lo smart working (in tema di orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo eccetera). Ciò rende peraltro opportuno che al lavoratore vengano comunque comunicate tutte quelle previsioni e indicazioni che normalmente, per legge, devono essere contenute nell’accordo scritto.
L’informativa sulla sicurezza
La finalità di semplificazione viene perseguita anche mediante la possibilità di adempiere all’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro (previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017) in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente), utilizzando i moduli che saranno disponibili sul sito Inail.
Resta fermo, invece, l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento.
Questa modalità semplificata sarà utilizzabile in via transitoria e per un periodo molto breve (sino al 15 marzo 2020, salvo eventuali futuri rinnovi della disciplina); una scelta opportuna, che rende del tutto superflua la discussione circa lo “sviamento” dal modello ordinario di lavoro agile.