3. Quando scatta la quarantena?
Oltre per chi è stato colpito dal virus che viene ricoverato o “confinato” a casa, la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva è prevista per chi rientra in Italia dopo aver soggiornato in una delle zone della Cina interessate dall’epidemia, con obbligo comunicazione di soggiorno al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, nonché per chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di persone infette (per contatto stretto si intende quello del personale sanitario o degli addetti di laboratorio che trattano campioni, quello di chi convive o è stato faccia a faccia con un caso sospetto o confermato; quello di chi ha viaggiato sullo stesso aereo a non più di due file di distanza da un caso sospetto o confermato e le persone addette all’assistenza e l’equipaggio addetto alla sezione di aereo specifica).
4. Assenze: Malattia o Cig?
Se il dipendente non si reca al lavoro perché l’ordinanza vieta di lasciare il comune di domicilio, l’assenza è giustificata e permane il diritto alla retribuzione. Tuttavia, evidenzia la Fondazione studi consulenti del lavoro, è necessario un provvedimento normativo che preveda l’erogazione della cassa integrazione ordinaria per questo tipo di causali, in modo che l’azienda possa far ricorso all’ammortizzatore sociale.
Se l’assenza è dovuta a quarantena obbligatoria, sempre secondo Fondazione studi, si verifica una situazione analoga a quella di un trattamento sanitario e l’assenza va gestita come malattia, in base alle previsioni di legge e contrattuali.
Se il lavoratore si pone in quarantena volontaria in quanto di rientro da una zona a rischio, per esempio, in attesa del provvedimento dell’autorità sanitaria (a cui va comunicata tale situazione) l’assenza può essere gestita come astensione derivante da provvedimento amministrativo.
Fondazione studi non ritiene giustificata l’assenza decisa dal lavoratore per il pericolo di essere contagiato, che quindi si configura come assenza ingiustificata.
5. Quando si può ottenere la Cigo?
Le aziende che rientrano nelle “zone rosse”, cioè i comuni in cui è stata prevista la sospensione delle attività lavorative (eccetto se erogano servizi essenziali e di pubblica utilità) possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria se rientrano nel campo di applicazione della stessa. Infatti tra le causali di intervento di questo ammortizzatore sociale c’è anche l’impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità. Per i comparti esclusi dalla normativa sulla Cigo operano i fondi di solidarietà o il Fondo di integrazione salariale. Ma il blocco dell’attività, seppur parziale, può riguardare anche attività fuori dalla zona ritenuta più a rischio. Regione Lombardia, per esempio, con ordinanza pubblicata la sera del 23 febbraio ha stabilito la chiusura di bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle 6.00, nonché degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati il sabato e la domenica, eccetto i punti vendita dei generi alimentari, per il momento fino al 1° marzo incluso.