Divorzi transfrontalieri

Coppie internazionali, nello spazio Ue 140mila divorzi l’anno

La pronuncia di divorzio o di separazione legale resa in un Paese Ue è riconosciuta automaticamente negli altri Paesi membri

di Marina Castellaneta

3' di lettura

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Famiglie transnazionali in aumento in tutta Europa e, allo stesso tempo, sempre più casi di divorzi transfrontalieri. È anche Eurostat a certificarlo evidenziando che dal 1964 il tasso di matrimoni nell'Unione europea è sceso dall'8% per 1.000 persone a 3,2 nel 2020 (con Slovenia, Italia e Portogallo con il tasso più basso), mentre il tasso di divorzi è più che raddoppiato, diminuendo solo nell'ultimo decennio.

In ogni caso, sono oltre 140mila le coppie internazionali che divorziano ogni anno nello spazio Ue e, per rimuovere ostacoli e limitare i costi in queste situazioni che possono rendere più difficile la libera circolazione, l'Unione europea è intervenuta con il regolamento n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a divorzio e alla separazione personale (“Roma III”), operativo dal 21 giugno 2012. Uno strumento fondamentale per i divorzi transnazionali insieme al regolamento n. 2019/1111 (Bruxelles II bis) e prima ancora al n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

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Il quadro comune

Gli Stati hanno norme molto differenti per separazione personale e divorzio e con il regolamento n. 1259/2010 è stato dato un quadro comune almeno per le disposizioni di diritto internazionale privato per consentire alle coppie internazionali di designare in anticipo la legge da applicare al divorzio e alla separazione personale. Con queste regole, infatti, nei casi in cui due coniugi abbiano cittadinanze diverse o vivano in due Paesi diversi sarà possibile individuare la legge che disciplina il divorzio transnazionale.

Il regolamento è applicabile a 17 Stati, ossia ai Paesi membri che hanno deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata in quest'ambito. Si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Ungheria.

Il criterio di collegamento principale è quello della volontà: i coniugi possono scegliere la legge da applicare, inclusa quella degli Stati Ue non vincolati al regolamento e di quelli extracomunitari. In pratica, i coniugi potranno designare la legge dello Stato di residenza al momento della conclusione dell'accordo; quella dell'ultima residenza a patto che almeno uno dei due vi risieda ancora; la legge dello Stato della cittadinanza di uno degli sposi nel momento di conclusione dell'accordo o la legge del foro. Per assicurare il rispetto della scelta informata, l'accordo deve essere scritto e firmato da entrambe le parti, anche se gli Stati hanno il via libera per l'individuazione di requisiti di forma supplementari.

Le leggi applicabili se non c'è accordo

Nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo, si applica la legge dello Stato della residenza abituale delle parti nel momento in cui ci si rivolge a un'autorità giurisdizionale. Con una garanzia sotto il profilo dell'effettività perché sarà applicata la legge con la quale i coniugi hanno un contatto effettivo. Seguono altri criteri di collegamento a cascata.

Se la legge richiamata in base al dettato normativo non prevede il divorzio (era il caso di Malta prima delle modifiche legislative che lo hanno introdotto) o non garantisce una parità di trattamento per l'accesso al divorzio o alla separazione, si applicherà direttamente la legge del foro.

Il riconoscimento automatico

Garantita, nello spazio Ue, anche la circolazione dei provvedimenti con il sistema del riconoscimento automatico: la pronuncia di divorzio o di separazione legale resa in un Paese Ue è riconosciuta automaticamente negli altri Paesi membri.

Restano ancora le differenze nelle legislazioni nazionali nel determinare le condizioni per ottenere il divorzio, le cause, gli effetti giuridici anche della separazione legale, il ricorso a procedure stragiudiziali. La Francia, ad esempio, anche per accelerare i tempi e non intasare i tribunali, ha introdotto il divorzio extragiudiziale con atto depositato dal notaio.

L'Unione europea poi ha messo a punto un sito nel quale ha raccolto le condizioni e le modalità per la separazione e il divorzio nei 27 Stati membri, disponibile nel portale e-justice.europa.eu.

Sempre più centrale, poi, la Corte di giustizia che è intervenuta in diverse occasioni per precisare alcune nozioni, come quella di residenza abituale. Inoltre, con la pronuncia del 20 dicembre 2017 (C-372/16), ha chiarito che la dichiarazione unilaterale di divorzio resa da un tribunale religioso di uno Stato terzo non rientra nella nozione di divorzio in base al regolamento n. 2201/2003, con la conseguenza che le pronunce di questo genere sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme europee di conflitto.

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