Coppie internazionali, nello spazio Ue 140mila divorzi l’anno
La pronuncia di divorzio o di separazione legale resa in un Paese Ue è riconosciuta automaticamente negli altri Paesi membri
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Famiglie transnazionali in aumento in tutta Europa e, allo stesso tempo, sempre più casi di divorzi transfrontalieri. È anche Eurostat a certificarlo evidenziando che dal 1964 il tasso di matrimoni nell'Unione europea è sceso dall'8% per 1.000 persone a 3,2 nel 2020 (con Slovenia, Italia e Portogallo con il tasso più basso), mentre il tasso di divorzi è più che raddoppiato, diminuendo solo nell'ultimo decennio.
In ogni caso, sono oltre 140mila le coppie internazionali che divorziano ogni anno nello spazio Ue e, per rimuovere ostacoli e limitare i costi in queste situazioni che possono rendere più difficile la libera circolazione, l'Unione europea è intervenuta con il regolamento n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a divorzio e alla separazione personale (“Roma III”), operativo dal 21 giugno 2012. Uno strumento fondamentale per i divorzi transnazionali insieme al regolamento n. 2019/1111 (Bruxelles II bis) e prima ancora al n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Il quadro comune
Gli Stati hanno norme molto differenti per separazione personale e divorzio e con il regolamento n. 1259/2010 è stato dato un quadro comune almeno per le disposizioni di diritto internazionale privato per consentire alle coppie internazionali di designare in anticipo la legge da applicare al divorzio e alla separazione personale. Con queste regole, infatti, nei casi in cui due coniugi abbiano cittadinanze diverse o vivano in due Paesi diversi sarà possibile individuare la legge che disciplina il divorzio transnazionale.
Il regolamento è applicabile a 17 Stati, ossia ai Paesi membri che hanno deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata in quest'ambito. Si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia, Ungheria.
Il criterio di collegamento principale è quello della volontà: i coniugi possono scegliere la legge da applicare, inclusa quella degli Stati Ue non vincolati al regolamento e di quelli extracomunitari. In pratica, i coniugi potranno designare la legge dello Stato di residenza al momento della conclusione dell'accordo; quella dell'ultima residenza a patto che almeno uno dei due vi risieda ancora; la legge dello Stato della cittadinanza di uno degli sposi nel momento di conclusione dell'accordo o la legge del foro. Per assicurare il rispetto della scelta informata, l'accordo deve essere scritto e firmato da entrambe le parti, anche se gli Stati hanno il via libera per l'individuazione di requisiti di forma supplementari.



