Legge su autonomia differenziata: sette bocciature dalla Corte Costituzionale. Cosa succede ora
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, ha ravvisato l’incostituzionalità di sette profili della legge Calderoli
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I punti chiave
- Consulta: Autonomia tuteli il principio di sussidiarietà
- Sette profili di incostituzionalità
- Consulta: i Lep non vanno determinati con un Dpcm
- «Non modificare le aliquote tributarie erariali»
- Le disposizioni chiarite dalla Corte
- Consulta: spetta al Parlamento colmare i vuoti segnalatiLega: rilievi facilmente superati dal Parlamento
- Emiliano: autonomia destrutturata, nostra vittoria
- Zaia: autonomia confermata dalla Corte Costituzionale
- Fontana: per Consulta l’autonomia non è incostituzionale
- Occhiuto: avevo chiesto moratoria, oggi la impone Consulta
- De Luca: Consulta smantella impianto legge Calderoli
- Schlein: Salvini-Meloni rileggano la Costituzione
- Conte: la Consulta frena l’Autonomia, l’Italia è una
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Stop della Consulta a sette profili della legge sull’Autonomia: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. Al secondo giorno di Camera di consiglio arriva la decisione della Corte Costituzionale che accoglie parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana) che hanno impugnato la legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge - punto sul quale si focalizzano tutte le reazioni di centrodestra - considerando invece “illegittime” alcune specifiche disposizioni. Da qui l’invito al Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano. Esulta, invece, l’opposizione: «la legge è demolita»
Secondo il Collegio, l’articolo 116 terzo comma della Costituzione - quello che disciplina l’attribuzione alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia - deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Una forma che, dicono i giudici «riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio».
Consulta: Autonomia tuteli il principio di sussidiarietà
I Giudici ritengono che «la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
Sette profili di incostituzionalità
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità di sette profili della legge
Consulta: i Lep non vanno determinati con un Dpcm
In particolare sono bocciate: la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà»; nonché «il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento». Ad essere bocciata sono anche «la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP» e «il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP».







