Con il sì del Senato è legge il decreto Albania: ecco le novità
Blindati i trasferimenti nel Cpr di Gjader, sempre più ridotti i margini per i giudici
4' di lettura
I punti chiave
- Estesa la platea dei migranti che possono essere trasferiti
- Le modifiche apportate a Montecitorio
- L’assist della Cassazione
- La via per superare la mancata convalida
- Due motovedette in dono all’Albania
- I nuovi poteri della Direzione immigrazione del Viminale
- Trattenimento in Cpr possibile anche per chi chiede asilo
- Procedura accelerata estesa ai richiedenti asilo nel Cpr in Albania
- Entro l’anno il primo vertice intergovernativo Italia-Albania
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Si accende il semaforo verde per la conversione in legge del decreto Albania. Il Senato ha approvato oggi in seconda lettura il provvedimento che era stato varato il 15 maggio dalla Camera, con la fiducia posta dal governo. Obiettivo: blindare i trasferimenti dei migranti dagli interventi dei giudici.
Estesa la platea dei migranti che possono essere trasferiti
La nuova stretta amplia la platea degli stranieri che possono essere trasferiti in Albania alle persone già trattenute nei centri di permanenza per il rimpatrio presenti in Italia, destinatarie di un provvedimento di espulsione, includendo i destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidato o prorogato. Il comma 1 del primo articolo del Dl 37/2025, intervenendo sulla legge 14/2024 che ha ratificato il protocollo Roma-Tirana del 6 novembre 2023, ha permesso di fatto la riattivazione dell’operazione, dopo che per i migranti soccorsi in acque internazionali e provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri, gli unici ai quali si potevano applicare originariamente le procedure accelerate di frontiera in Albania, i giudici avevano sempre sospeso la convalida dei trattenimenti in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla legittimità dell’elenco dei Paesi sicuri stilato a livello nazionale.
Le modifiche apportate a Montecitorio
In commissione Affari costituzionali alla Camera era stato stato approvato il pacchetto di tre emendamenti presentati dalla relatrice Sara Kelany (Fdi) con cui governo e maggioranza hanno blindato i trasferimenti dagli interventi dei giudici. La Corte d’appello di Roma, infatti, aveva rifiutato la convalida di 18 migranti trasferiti ad aprile nel centro albanese facendoli tornare in Italia. Il motivo? Avevano presentato domanda di protezione internazionale una volta arrivati in Albania e dunque, secondo i magistrati italiani, non rientravano tra coloro che erano legittimati a restare a Gjader per svolgere le procedure di asilo.
L’assist della Cassazione
Nel mentre, però, un assist importante è arrivato dalla sentenza n. 17510 della prima sezione penale della Cassazione (si veda il Sole 24 Ore del 10 maggio), che ha fissato un principio di diritto chiaro: è legittimo il trattenimento di uno straniero nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania anche dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, perché la struttura va equiparata a tutti gli effetti ai centri italiani e la procedura d’asilo può essere svolta senza che il migrante torni in Italia.
La via per superare la mancata convalida
Nella stessa direzione si muovono le modifiche al Dl varate in commissione. In primo luogo, prevedono che lo straniero trasferito a Gjader vi permane, come previsto dall’articolo 6, comma 3 del Dlgs 142/2015, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale lì presentata sia stata inoltrata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione.









