Decreto sicurezza 2026, così gli avvocati dei migranti rischiano l’indipendenza
Il decreto introduce un incentivo economico agli avvocati in caso di rimpatrio del cliente, con il rischio di un conflitto di interessi e la violazione dei principi costituzionali
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I decreti legge sicurezza si ripetono con costanza ormai annuale e l’unica sicurezza che forniscono riguarda la consapevolezza che vi sarà almeno qualche disposizione fuori dal perimetro costituzionale.
Questa sconfortante caccia al tesoro è particolarmente facile per il “decreto sicurezza 2026” , grazie all’ultima “trovata” normativa della maggioranza. L’art. 30 bis del decreto legge, già approvato al Senato e che entro il 25 aprile (il diavoletto del calendario sembra divertirsi con le ricorrenze), dovrà essere convertito definitivamente dalla Camera pena la decadenza, prevede una disposizione che lascia letteralmente sconcertati, come ha scritto l’Associazione nazionale magistrati.
È stabilito che se una persona migrante accetta il rimpatrio e davvero poi viene espulsa, il suo avvocato, con regolare nomina, può ricevere l’equivalente in denaro di quanto lo Stato avrebbe elargito per legge al suo cliente per le prime spese.
Una simile previsione, prima ancora che scontrarsi frontalmente con più di un principio costituzionale, costituisce un vero e proprio scandalo culturale. Il ruolo del difensore, in un qualsiasi ordinamento che voglia dirsi civile, prima ancora che democratico, è caratterizzato da una regola intangibile: il legale agisce solo ed esclusivamente nell’interesse del cliente, cercando di ottenere, nel rispetto delle regole sostanziali e processuali, il miglior risultato dal punto di vista dell’assistito. Il professionista non deve avere altro scopo e non può assumere ruoli in contrasto con tale obiettivo tanto che, in caso contrario, rischia di commettere il reato di infedele patrocinio.
L’emendamento approvato dal Senato sembra essere appunto un’apologia dell’infedele patrocinio, come ha subito notato l’Unione delle camere penali. Ma, al di là della (felice) battuta, con questo precetto il legislatore mostra di ignorare, o di voler far fibrillare fino all’arresto, il cuore della funzione difensiva. Con la proposta di remunerare il legale con i danari che sarebbero spettati al suo cliente, lo Stato tenta, in modo persino volgare, di interporsi nel rapporto professionale di fiducia, ingolosendo l’avvocato con la promessa di una retribuzione se l’assistito si comporta in linea con gli interessi dell’attuale maggioranza politica.










