Comunicazione dei magistrati più aggiornata, sì del Csm alle linee guida
Aggiornato il testo del 2018: rafforzata la tutela della reputazione. Nel procedimento penale spazio anche alle evoluzioni favorevoli alla persona indagata o imputata
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Arrivano al traguardo, dopo un percorso assai tormentato, le linee guida del Csm sulla comunicazione degli uffici giudiziari. Il plenum di mercoledì 10 giugno ha, infatti, approvato a maggioranza (quattro i voti contrari e tre le astensioni) il testo con una serie di emendamenti messi faticosamente a punto. Il vicepresidente Fabio Pinelli, nel suo intervento, ha sottolineato come «dobbiamo avere un’ossessione reputazionale anziché un’ossessione all’informazione esterna. Dobbiamo cambiare credo la modalità di pensiero e il senso di questa delibera è esattamente in questi termini. Ripristiniamo la reputazione e dopo ci occupiamo del diritto all’oblio».
L’aggiornamento
Il nuovo testo, ricorda la relazione illustrativa, prende atto del fatto che, «nell’ecosistema digitale», una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale. «Da qui la scelta di affermare che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l’inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale».
La correzione
In coerenza con quest’impostazione, viene attribuito rilievo centrale alla distinzione tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento. Accanto alla possibilità di correggere informazioni inesatte o distorte, già presente nel testo del 2018, si introduce l’esigenza di una comunicazione successiva quando l’evoluzione del procedimento o del processo modifica in misura significativa il quadro originariamente rappresentato dall’ufficio.
La richiesta
La previsione di comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri esiti di segno diverso rispetto alla fase iniziale punta a rafforzare la protezione reputazionale: se l’ufficio ritiene di dover comunicare una notizia in una fase iniziale del procedimento, poi può anche essere chiamato a rettificare la stessa notizia quando, nello sviluppo processuale, cambiano contenuto e significato. «Il criterio indicato dal testo è, sul punto, quello della tempestività, della visibilità e della simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale».
Su questo passaggio, uno dei più innovativi delle nuove linee guida, è stato approvato un emendamento che trova un punto di equilibrio, evitando un intervento d’ufficio, previsto nella sola fase delle indagini preliminari, e chiamando poi l’interessato a sollecitare la comunicazione correttiva.








