Comparatore ufficiale sul contratto base Rc auto
di Francesca Colombo, Maurizio Hazan
3' di lettura
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Il 21 giugno l’Ivass ha emanato il regolamento n. 51 sul comparatore pubblico Rc auto (Preventivass), che consente di confrontare, online e gratis, le offerte di tutte le compagnie per il contratto base. Un regolamento importante, che attua l’articolo 22 del Dl 179/2012, poi definito solo nel 2020 dal Dm 54 del Mise. Il contratto base dà il perimetro minimo della copertura ed è strumento di comparazione obbligatoria e precontrattuale tra offerte omogenee, quindi confrontabili.
Ogni consumatore può accedere direttamente a Preventivass, tramite i siti web di Mise e Ivass o col link presente sul sito di ciascuna compagnia, per ottenere subito le tariffe delle polizze (tranne per veicoli immatricolati all'estero) delle assicurazioni italiane o autorizzate a operare in Italia in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi o sedi secondarie assicurazioni di uno Stato terzo). Il servizio riguarda le sole condizioni minime per l'obbligo a contrarre, previste dal Dm 54/2020, non le clausole aggiuntive che, previste dal contratto base, potranno essere incluse nell'offerta (se richieste dal consumatore) dietro libera scelta dell'impresa (che potrà anche, in certi casi, proporre alcuni upgrade in assenza di richiesta del cliente, purché gratis). Scelta oculata e correttamente ripensata, dopo i rilievi di alcuni stakeholder sulle precedenti bozze di regolamento.
Il regolamento 51 attua pure gli obblighi informativi che l'articolo 132-bis del Codice della assicurazioni (Cap) ha posto a carico degli intermediari: prima della sottoscrizione di un contratto Rc auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti sul contratto base da tutte le imprese di cui sono mandatari. Preventivass qui serve per l'adempimento di tali obblighi, la cui violazione comporta la nullità relativa del contratto (è invocabile solo dal cliente).
Risolvendo una querelle emersa nella pubblica consultazione, il regolamento chiarisce che gli intermediari tenuti all'obbligo, e abilitati ad accedere al comparatore, sono quelli che possono davvero ritenersi “mandatari”: quelli iscritti alle sezioni A, D, ed F del Rui (articolo 3) e non i broker, intesi come intermediari indipendenti dalle compagnie (in quanto tali “naturalmente” tenuti a comparazioni utili ai loro clienti). Sono stati dunque espunti i riferimenti alle sezioni E e B (in caso di accordi con imprese o altri intermediari e collaborazioni orizzontali). Per gli iscritti alla sezione E, l'intermediario principale resta responsabile per il suo collaboratore e risponde della sua inadempienza per mancato uso del preventivatore.
La risposta alla richiesta della quotazione dovrà esser data in via telematica 30 secondi. Preventivass riporta i preventivi delle imprese, con un codice identificativo, in ordine crescente (dal premio più basso al più alto). Il premio terrà conto, tra l'altro, di eventuali sconti dell'impresa, ferma la possibilità per l'intermediario di concedere ulteriori sconti.


