Colpo di frusta senza radiografia
di Maurizio Caprino
3' di lettura
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Niente obbligo generalizzato di accertamenti strumentali per ottenere risarcimenti dopo aver riportato un colpo di frusta o comunque un’altra lesione micropermanente in un incidente stradale: basta che il danno alla persona sia riscontrato anche con una “semplice” visita medica. La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 1272 depositata il 19 gennaio scorso, conferma l’indirizzo che ha reso meno rigida l’interpretazione dei vincoli antifrode introdotti dal Dl 1/2012, precisando che gli esami eseguiti con strumentazione sono necessari solo se richiesti da criteri scientifici.
Dunque, più della formulazione della norma, contano le leges artis della medicina legale. Ma, proprio secondo i medici legali, ciò non basta per neutralizzare gli effetti scientificamente controversi della norma e può causare spese maggiori del necessario proprio per le compagnie di assicurazione, che dovevano invece essere tutelate dai vincoli in questione.
Essi consistono nell’obbligo di eseguire un «accertamento clinico strumentale obiettivo», previsto ora dall’articolo 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni, per come modificato dalla conversione in legge del Dl 1/2012. In sostanza, per contrastare l’annoso fenomeno delle tante richieste di risarcimento per problemi al collo anche dopo piccoli tamponamenti, si era scelto di obbligare il danneggiato a dimostrare il danno patito con una radiografia. Una soluzione che già all’epoca fece discutere, se non altro perché dimostrare l’esistenza di una menomazione da colpo di frusta è scientificamente difficile; non a caso si è sempre sospettato che i tentativi di frode si concentrassero su questa patologia, che poco si presta ad accertamenti e molto è legata al dolore che il paziente descrive al medico.
La Cassazione (sentenza 18773/2016) aveva già stabilito che l’obbligo di esami strumentali può riguardare anche sinistri accaduti prima che entrasse in vigore la norma attuale, aggiungendo però che l’accertamento può essere obiettivo anche quando non è effettuato con strumenti diagnostici, perché l’unico elemento rilevante è che vengano seguite le leges artis. Ora viene precisato che l’accertamento clinico strumentale obiettivo potrà essere ritenuto l’unico mezzo probatorio solo se si tratta di una «patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale» e che per questo «sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
Alla luce del tenore delle sentenze, è chiaro che ciò debba essere stabilito dal medico legale. A questo punto, si profila un contrasto fra le prassi di richiedere comunque gli accertamenti strumentali, instaurate dalle compagnie con i propri sanitari, e le indicazioni strettamente scientifiche.


