Le infrastrutture di ricarica devono tassativamente:
a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno di 7,4 kW, che garantisca almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all’aricolo 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del Dm 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
Viene specificato che sono ammesse unicamente le spese soggette a fatturazione elettronica.
Le spese non ammissibili
Non possono essere ammesse al contributo le spese relative a:
- imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- consulenze di qualsiasi genere;
- terreni e immobili;
- acquisto di servizi diversi da quelli elencati all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Dm e cioè connessione alla rete elettrica, progettazione, direzione lavori eccetera (che sono ammessi nella misura del 10% sul totale ammissibile); i servizi diversi sono esclusi anche se funzionali all’installazione;
- costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
La procedura
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità stabilite dal decreto. Devono essere allegate le descrizioni degli investimenti in abbinamento alla segnalazione dei risultati attesi e alla dichiarazione Iva.
Il ministero – espletati i termini di presentazione delle domande da parte del soggetto beneficiario – entro 120 giorni procede all’erogazione dei contributi con provvedimenti distinti e in riferimento all’ordine cronologico di ricevimento delle domande e previa verifica e accertamento della congruità della documentazione acquisita.
Medesimo termine è previsto per comunicare i motivi ostativi nel caso di insussistenza dei requisiti.
La revoca
I contributi possono essere revocati dal ministero con un provvedimento motivato secondo le modalità dell’articolo 11 del Dm. Il beneficiario dovrà restituire il contributo entro 60 giorni dalla comunicazione.