Cassazione: nessuna clemenza per chi aggredisce il personale sanitario
Condannato per il reato di lesioni a personale sanitario e per il reato di violenza a pubblico ufficiale una signora che aveva aggredito una dottoressa
di Pietro Verna
2' di lettura
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Il reato di lesioni al personale sanitario previsto dall’articolo 583 quater, comma 2, del codice penale è un reato autonomo e non una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la legge n. 113 del 2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) che ha introdotto tale reato per «rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni» e per reprimere condotte illecite che non si limitano a ledere «il bene giuridico dell’integrità fisica», ma che incidono sulla «sicurezza collettiva».
In questi termini la Corte di Cassazione (sentenza n. 39438 del 2025) ha confermato la pronuncia con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva condannato per il reato di lesioni a personale sanitario e per il reato di violenza a pubblico ufficiale una signora che aveva aggredito una dottoressa in servizio presso un presidio ospedaliero, procurandole una lesione al cuoio capelluto e alla spalla, con prognosi di cinque giorni.
La decisione della Cassazione
Secondo i difensori dell’imputata, la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare la condotta della loro assistita una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali e non una autonoma ipotesi di reato, con il consequenziale assorbimento del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 codice penale) in quello di lesioni a personale sanitario. Tesi che non ha colto nel segno.
La Cassazione ha stabilito che l’articolo 336 del codice penale «assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio» e che l’anzidetto articolo 583 quater «delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria». Ciò non senza evidenziare che l’articolo 16 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (che modifica il citato articolo 583 quater) ha introdotto una circostanza aggravante comune (art. 61, numero 11-octies del codice penale) destinata a trovare applicazione nei casi di delitto commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.
Una nuova figura incriminatrice
Ragion per cui, argomenta il Supremo Collegio, «emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, un fatto tipico e autonomo, fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio) ».






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