Caso Pifferi, per la prima volta il clamore mediatico pesa sulla sanzione
Riconosciuti gli effetti negativi - Concesse le attenuanti
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Per la prima volta il clamore mediatico sollevato da una vicenda giudiziaria trova riverbero nella determinazione della pena, contribuendo ad abbassarla attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche. Accade nella vicenda giudiziaria che ha visto la Corte d’appello di Milano rivedere la sanzione inflitta ad Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi, da ergastolo a 24 anni di reclusione. Cruciale sul piano giuridico il bilanciamento deciso dai giudici di secondo grado tra attenuanti e l’unica aggravante sopravvissuta, quella del rapporto di filiazione.
Il bilanciamento
Tra gli elementi alla base della pronuncia sul punto della Corte d’appello, la n. 26 della Prima sezione penale depositata il 7 gennai, anche il clamore mediatico sollevato dalla vicenda che ha convinto i giudici ad accogliere la richiesta della difesa, richiesta che «in un diverso contesto processuale d in sé, sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica. Nel senso e per gli effetti sino a qui specificati è, invece, addirittura fondata e pertanto la si accoglie come uno dei motivi da porre a sostegno dell’elisione dell’unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale».
Il prima e dopo
Infatti, nella valutazione della condotta di Pifferi, rilevante ai fini del bilanciamento delle circostanze i giudici individuano un prima e un dopo. Dove il dopo è pesantemente condizionato dall’esplodere sui media di un caso trattato in maniera del tutto esorbitante rispetto ai criteri del giornalismo giudiziario, che la Corte riconosce come «servizio pubblico essenziale», o d’inchiesta.
Il nodo mediatico
Piuttosto, sottolinea la sentenza, «il “caso-Alessia-Diana-Pifferi” è divenuto per lo più oggetto di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove — comprensibilmente curando più le esigenze dei palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti (delle vittime principalmente ma non solo) — esibendo una “sapienza” giuridica e “intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare — si è adusi a condannare o assolvere, secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza e colpevolezza».
La sola pena giusta
E guai, prosegue la Corte d’appello, a quel provvedimento giurisdizionale che osi sostituire misure cautelari con altre meno affilittive. Anatemi su quella sentenza che abbia l’ardire di non infliggere ergastoli o, se inflitti in prime cure, di riformarli, escludendo aggravanti o riconoscendo attenuanti, così ponendosi in conflitto con “la giustizia attesa”, cioè quella conforme al “comune sentire”.








