Caso Ferragni, raccolta fondi: trasparenza e benefici fiscali a confronto
Il caso Ferragni ha acceso i riflettori sul tema della raccolta fondi e delle erogazioni liberali. L’articolo analizza i diversi scenari che si possono verificare a seconda del coinvolgimento o meno di un ente del Terzo settore
di Gabriele Sepio e Daniele Gro
2' di lettura
I punti chiave
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Il caso Ferragni accende i riflettori sul delicato tema della raccolta fondi e delle erogazioni liberali, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sui benefici fiscali connessi all’attività donativa.
Sul punto, è infatti fondamentale distinguere tali iniziative a seconda del coinvolgimento o meno di un ente del Terzo settore (Ets). Solo per gli Ets, infatti, esistono delle Linee guida strutturate in tema di raccolta fondi (Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro), elaborate al fine di garantire trasparenza e affidabilità alle campagne solidali. Obiettivo delle Linee guida è, infatti, delineare un percorso di rendicontazione per dotare la raccolta fondi di un’impronta di chiarezza e fiducia verso tutti gli interlocutori. Senza contare i principi di trasparenza, verità e correttezza, che devono ispirare gli Ets nel fornire informazioni corrette sull’attività di fundraising. Ciò significa che, nel caso di iniziative effettuate nell’ambito di uno specifico progetto di utilità sociale, l’Ets dovrà indicare l’ammontare raggiunto, la destinazione delle risorse e la presenza di eventuali eccedenze. L’Ets dovrà altresì, in una logica di verità e correttezza, diffondere informazioni adeguate e veritiere sull’attività realizzata, mantenendo un atteggiamento leale ed onesto nei confronti sia dei beneficiari della raccolta che dei soggetti donanti.
Le garanzie del terzo settore
Proprio per questi ultimi, il Codice del Terzo settore prevede delle premialità fiscali ad hoc. L’articolo 83 del Codice, infatti, incentiva le donazioni al Terzo settore prevedendo - per le liberalità effettuate da enti e società - la deduzione dell’importo erogato, nel limite del 10% del reddito complessivo e - per le persone fisiche - la medesima deduzione o, in alternativa, la detrazione Irpef pari al 30% di quanto donato per un massimo di 30mila euro annui.Ben diversi gli oneri da sostenere nel caso in cui ad effettuare attività di fundraising sia un soggetto profit o un ente che si pone al di fuori del perimetro del Terzo settore.
I soggetti profit
Si pensi al caso Ferragni, dove un’impresa si impegna a donare in favore di un istituto ospedaliero o di un ente di ricerca scientifica. In tal caso, l’assenza del filtro del Terzo settore non permette necessariamente ai consumatori-donanti di beneficiare di adeguati standard di trasparenza e affidabilità sull’attività di raccolta e distribuzione dei fondi. Tali aspetti sono sostanzialmente lasciati alla valutazione discrezionale dei soggetti organizzatori della raccolta, che possono essere a diverso titolo sensibili sul tema della trasparenza.Tuttavia, anche nel caso in cui tali attività siano svolte da società o enti diversi dagli Ets, permangono benefici fiscali per i donanti. Si pensi alla possibilità, per le imprese, di dedurre l’importo erogato in favore di persone giuridiche che perseguono, tra l’altro, finalità di ricerca scientifica, entro il 2% del reddito dichiarato (articolo 100, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi). Nonché, per le persone fisiche, alla deducibilità delle liberalità effettuate anche in favore di enti di ricerca pubblici (articolo 10, comma 1, lettera l-quater del Tuir).Fattori che, inevitabilmente, mostrano la necessità di garantire trasparenza, integrità e fiducia reciproca anche nelle iniziative di utilità sociale intraprese dai soggetti profit.







