Agevolazioni

Casa, sul superbonus scudo ai condomini per i controlli del Fisco

Nel decreto fiscale in arrivo una sostitutiva per salvare i proprietari dalle responsabilità incolpevoli legate alle irregolarità

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

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Un’imposta sostitutiva per chiudere le proprie pendenze con il fisco. Ed evitare contestazioni da parte delle Entrate, restituendo di fatto una quota di quanto incassato tramite cessione del credito o sconto in fattura.

La via di uscita

Il decreto fiscale in preparazione per la prossima settimana conterrà anche una norma Salva condomini, pensata per liberare i proprietari degli immobili dalle responsabilità incolpevoli legate alle irregolarità nell’utilizzo della maxi agevolazione.

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Un salvacondotto che punta a minimizzare i contenziosi a carico dei cittadini comuni (considerati responsabili ultimi della detrazione), arrivando a chiudere la stagione del superbonus senza troppi strascichi.

E potrebbe non essere il solo meccanismo di questo tipo: un’altra norma, ancora in fase di definizione, potrebbe riguardare le contestazioni ai cosiddetti general contractor. In questo caso si ipotizza il riversamento delle agevolazioni indebitamente percepite, senza interessi e sanzioni.

Cantieri non completati e irregolarità

Tornando ai condomini, per loro i problemi più frequenti sono legati ai casi di cantieri non completati, di irregolarità nelle asseverazioni e di non corretta valutazione degli stati di avanzamento lavori.

In tutte queste situazioni si sta già innescando un effetto a catena che, in base alle norme attuali, travolge i cittadini che, in buona fede, hanno dato via libera ai lavori, sperando di sfruttare la congiuntura positiva dei finanziamenti pubblici.

Sono loro, infatti, l’ultimo anello (debole) delle responsabilità legate alle detrazioni fiscali ed è a loro che l’agenzia delle Entrate deve necessariamente rivolgersi.

Perché si perde l’agevolazione

Il caso più esemplificativo e frequente è quello dei lavori non completati. Uno dei requisiti essenziali del superbonus, e di tutti i bonus casa, è la materiale esecuzione delle opere per le quali viene incassata la detrazione.

Per l’ex 110% andava completato il percorso che porta al miglioramento di due classi energetiche dell’immobile. Chi non chiude i lavori perde il diritto alla detrazione e si espone alle contestazioni delle Entrate, che possono rivalersi sui beneficiari dei lavori agevolati.

Chiedendogli non solo l’importo del credito di imposta ma anche sanzioni e interessi. Arrivando a un conto finale salatissimo.

Imposta sostitutiva parametrata al beneficio

Qui si innesta l’ipotesi alla quale sta lavorando l’esecutivo. Una sanatoria che, versando un’imposta sostitutiva parametrata al beneficio incassato irregolarmente, consentirebbe di chiudere le pendenze con il fisco. Evitando un contenzioso dagli esiti incerti. Anziché rischiare di pagare 100, si pagherà dieci, chiudendo la controversia. Resta ancora da valutare l’aliquota di questa imposta sostitutiva.

Gli altri casi da sanare

Ma i casi da sanare con questo strumento sono anche altri. È possibile, ad esempio, che gli interventi non coincidano in maniera esatta con il contenuto dell’asseverazione comunicata alle Entrate.

In situazioni di questo tipo per il committente (cioè, il condominio) c’è la decadenza dal bonus per mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi. Molte contestazioni stanno, allo stesso modo, arrivando su un capitolo tra i più problematici nell’applicazione del superbonus: il conteggio dei materiali consegnati in cantiere e non installati nei Sal. Per centrare le scadenze del 110%, molto spesso questi prodotti sono stati conteggiati. Proprio questa modalità di calcolo è oggetto dei recuperi.

L’ipotesi riversamento per i general contractor

C’è poi il capitolo di quelli che commercialmente sono stati definiti general contractor. In questo caso l’agenzia delle Entrate sta, in estrema sintesi, contestando alle imprese che hanno svolto la funzione di capofila nei lavori di superbonus le agevolazioni incassate sulla differenza tra quanto pagato dal committente e quanto fatturato dai diversi subappaltatori. Una differenza che, secondo i costruttori dell’Ance, coincide con l’utile di impresa per l’appaltatore principale ma che per alcune direzioni regionali delle Entrate, è invece un onere aggiunto per il solo coordinamento dell’appalto.

Anche in questo caso l’esecutivo sta lavorando per evitare l’esplosione di un nuovo filone di contenzioso. Un filone che, peraltro, potrebbe coinvolgere anche diverse partecipate pubbliche che hanno lavorato con schemi di questo tipo. L’ipotesi, allora, è inserire nel decreto, probabilmente in sede di conversione, una norma che sani queste situazioni attraverso il riversamento delle agevolazioni indebitamente percepite, senza sanzioni e interessi.

Gli aspetti da affinare

Anche se, su questo punto, restano aspetti da affinare. Le imprese, infatti, hanno fatto da capofila degli appalti per facilitare l’utilizzo del superbonus e fare da interfaccia unica alle banche, usando uno schema che consideravano legittimo. Ora sarebbe economicamente indigeribile per loro restituire una parte di quanto guadagnato. Diverso, invece, il caso di chi ha commesso abusi.

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