Carrozzerie convenzionate, stop della Cassazione solo parziale
L’ultima ordinanza non dichiara abusive le clausole sulla scelta del riparatore
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Torna in auge, improvvisamente, la questione della validità/vessatorietà delle clausole che, inserite in polizze a copertura di danni ai veicoli (non da Rc auto), prevedono particolari limiti di indennizzo (scoperti o franchigie) se l’assicurato si rivolge, per la riparazione, a una carrozzeria non “convenzionata” con la compagnia assicurativa.
La Cassazione, con una ordinanza – la n. 10797 del 23 aprile scorso – cui è stata data vasta eco mediatica, secondo alcuni avrebbe sancito l’abusività di quelle clausole, da tempo diffuse. In realtà si tratta di una pronuncia che, pur accogliendo il ricorso di un consumatore, non prende alcuna precisa posizione.
Infatti, vi si censura in termini generali l’operato della Corte di merito, che non avrebbe sottoposto ad adeguato vaglio critico una clausola che poneva a carico del danneggiato un aumento del «valore dello scoperto» nel caso in cui la riparazione fosse stata effettuata fuori dal circuito delle carrozzerie convenzionate con la compagnia.
Tale clausola, che secondo il ricorrente avrebbe il vizio di «limitare la libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell’operatore cui rivolgersi», per la Cassazione sarebbe stata da esaminare non isolatamente, ma nel più generale contesto dell’intera regolamentazione contrattuale. Verificando se, in concreto, potesse dar luogo al «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» che l’articolo 33 del Codice del consumo richiede affinché una clausola sia vessatoria.
Inoltre, si sarebbe dovuto considerare se tale pattuizione fosse stata oggetto di specifica trattativa e se, in mancanza di quella, potesse configurarsi una sua abusività.








