Assicurazioni

Carrozzerie convenzionate, stop della Cassazione solo parziale

L’ultima ordinanza non dichiara abusive le clausole sulla scelta del riparatore

di Maurizio Hazan

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Torna in auge, improvvisamente, la questione della validità/vessatorietà delle clausole che, inserite in polizze a copertura di danni ai veicoli (non da Rc auto), prevedono particolari limiti di indennizzo (scoperti o franchigie) se l’assicurato si rivolge, per la riparazione, a una carrozzeria non “convenzionata” con la compagnia assicurativa.

La Cassazione, con una ordinanza – la n. 10797 del 23 aprile scorso – cui è stata data vasta eco mediatica, secondo alcuni avrebbe sancito l’abusività di quelle clausole, da tempo diffuse. In realtà si tratta di una pronuncia che, pur accogliendo il ricorso di un consumatore, non prende alcuna precisa posizione.

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Infatti, vi si censura in termini generali l’operato della Corte di merito, che non avrebbe sottoposto ad adeguato vaglio critico una clausola che poneva a carico del danneggiato un aumento del «valore dello scoperto» nel caso in cui la riparazione fosse stata effettuata fuori dal circuito delle carrozzerie convenzionate con la compagnia.

Tale clausola, che secondo il ricorrente avrebbe il vizio di «limitare la libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell’operatore cui rivolgersi», per la Cassazione sarebbe stata da esaminare non isolatamente, ma nel più generale contesto dell’intera regolamentazione contrattuale. Verificando se, in concreto, potesse dar luogo al «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» che l’articolo 33 del Codice del consumo richiede affinché una clausola sia vessatoria.

Inoltre, si sarebbe dovuto considerare se tale pattuizione fosse stata oggetto di specifica trattativa e se, in mancanza di quella, potesse configurarsi una sua abusività.

In realtà, la sentenza impugnata pareva aver fatto (corretta) applicazione di quelli che, al tempo della sua pubblicazione, parevano essere principi consolidati, in quanto espressione di una giurisprudenza di legittimità che aveva escluso, in modo netto, l’abusività di quel tipo di clausola. Esempio solare è la sentenza n. 33402 del 19 dicembre 2024, secondo cui:

- deve escludersi che la clausola di “scoperto” (maggiorato), in caso di riparazione in carrozzeria non convenzionata, restringa la libertà contrattuale con i terzi;

- la misura dell’indennizzo è rimessa alle parti e non esiste una gerarchia di validità tra l’assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l’assicurazione con scoperto obbligatorio;

- prevedere uno scoperto per riparazione “non convenzionata” non integra, perciò, uno “squilibrio” del contratto, ma una libera pattuizione: più che un disincentivo a rivolgersi a riparatori di fiducia dell’assicurato, dovrebbe ritenersi un incentivo a scegliere quelli di fiducia dell’assicuratore.

- la “prova del nove” di quanto sopra sarebbe data dal fatto che se «il contratto avesse previsto uno scoperto per qualsiasi sinistro e senza distinzioni di sorta, quale che fosse stato l’autoriparatore prescelto dall’assicurato, una simile clausola avrebbe delimitato l’oggetto del contratto, e nessuno avrebbe potuto sospettarne la nullità. È dunque logicamente insostenibile che un patto contrattuale, valido se riguardato in sé, possa diventare invalido sol perché affiancato da altro patto che, lungi dal ridurre i diritti dell’assicurato, al contrario li amplia».

L’ordinanza del 23 aprile segna una soluzione di continuità rispetto a tale orientamento. Ma, pur aprendo a possibili diversi ragionamenti, non basta a ritenerlo di per sé superato. È una pronuncia che si limita a predicare più attenzione nella lettura complessiva della polizza, piuttosto che della singola clausola. Il che pare condivisibile: nella prassi, i patti di riparazione diretta presso reti convenzionate sono molto diversi tra loro e tali da poter risultare nel loro complesso più o meno bilanciati.

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