Carcere, trattamento inumano l'armadietto appeso al muro troppo in basso
Anche il mobilio pensile deve rispettare un'altezza per non limitare la libertà di movimento in cella
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
Dalla superfice a disposizione dei detenuti nella cella va detratto lo spazio occupato dai mobili pensili, se sono posti a un'altezza tale da ostacolare la libertà di movimento. La Cassazione, con la sentenza 34150, accoglie il ricorso contro il no del Tribunale di sorveglianza al risarcimento chiesto da un detenuto per trattamento inumano e degradante, subìto in vari istituti di pena. Nell'elenco c'erano i topi, la possibilità della doccia tre volte a settimana e lo spazio calpestabile, inferiore ai tre metri quadrati, previsti dalla giurisprudenza di Strasburgo, in linea con l'articolo 3 della Convenzione sui trattamenti inumani e degradanti. Quanto ai topi, i giudici di sorveglianza avevano dato un peso alle campagne di derattizzazione fatte nel carcere, per la doccia c'erano dei turni e venivano distribuiti saponi e prodotti per l'igiene personale, mentre gli armadietti pensili erano distanziati dal pavimento e dunque non invadevano lo spazio calpestabile dal detenuto.
La discrezionalità sul trasferimento dei detenuti
Una risposta che non soddisfa la Suprema corte. I giudici di legittimità, misure alla mano, ricordano che non solo lo spazio dei letti e degli arredi a terra va detratto dai metri utili, ma anche quello occupato dai mobili “appesi”. Nello specifico, gli armadietti fissi erano posti a 40 centimetri da terra quello lungo, e a 150 centimetri i tre piccoli: un'altezza in grado di limitare la libertà di movimento dei carcerati. Sbaglia dunque il Tribunale a lasciare intendere “che lo spazio proiettato al suolo da questi arredi non sarebbe mai detraibile dal calcolo - si legge nella sentenza - e che non sia quindi necessario verificare in concreto se l'area sottostante è, o meno, fruibile per il libero movimento”.
Con la sentenza 34156, la Cassazione è rimasta sul tema carceri, respingendo però questa volta il ricorso di un detenuto contro il suo trasferimento dal Pescara a Viterbo. Un provvedimento adottato, a suo dire, perchè si era lamentato di una lungaggine burocratica, e giustificato invece dall'amministrazione penitenziaria con ragioni di sicurezza, per un'aggressione che il detenuto tunisino aveva subìto, in realtà, mesi prima. La Suprema corte ricorda comunque che il trasferimento, solo perché sgradito, non configura una lesione di un diritto soggettivo, e rientra nel margine di discrezionalità dell'amministrazione, per ragioni di organizzazione o sicurezza, per mettere in atto trattamenti rieducativi comuni, come per evitare influenze negative reciproche. Senza poter tuttavia sconfinare nell'arbitrio. Il cambio di istituto deve essere fatto, tranne impedimenti da documentare, nel rispetto del criterio di territorialità che regola anche l'assegnazione iniziale, per dare modo al detenuto di stare vicino alla famiglia o, se individuabile, ad un nucleo sociale di riferimento. Anche il detenuto, ricordano gli ermellini, ha diritto di chiedere un trasferimento, per motivi affettivi, di studio ecc, che dovranno essere valutati.







