L’articolo 1.218 del Codice Civile regola la responsabilità contrattuale dell’appaltatore, stabilendo che se questi non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo non siano stati determinati dalla sua negligenza, ma a un’impossibilità sopravvenuta. L’articolo 1.223 del Codice Civile, spiega come quantificare il risarcimento del danno.
Insomma, il Dl 18/2020 sembra “scoraggiare” l’acquirente dal contestare automaticamente ritardi al costruttore e dice che il giudice, in caso di contenzioso, per eventuali decadenze o penali, dovrà tener conto dell’eccezionalità della situazione.
«Considerando anche il collo di bottiglia che si è venuto a creare con lo stop ai tribunali – prosegue Di Terlizzi – la via legale sembra impervia e la vittoria tutt’altro che scontata». Tuttavia, aggiunge l’avvocato «in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione se il committente aveva stabilito delle tranche di pagamento in base al Sal (ovvero allo stato avanzamento lavori) a fronte del completamento di opere specifiche entro una certa data e se i lavori non sono stati completati entro il periodo stabilito, l’acquirente può non pagare fino a quando essi non saranno portati a termine. Se invece viene a mancare il lavoro, ma si è all’inizio del cantiere, il cliente può recedere invocando la norma della “eccessiva onerosità” (articolo 1.467 del Codice civile)».
Come rileva Scenari immobiliari, lo scorso anno sono state realizzate in Italia poco meno di 50mila case. A Milano sono in costruzione circa 4.500 appartamenti, di cui il 40% venduto sulla carta. A Roma sono in costruzione circa 2.500 appartamenti, di cui si stima un terzo già venduto sulla carta.
L’impatto del superbonus