Come comportarsi
Si può stare davvero tranquilli? Domanda non da poco, perché le sanzioni previste dall’articolo 94 del Codice della strada per chi viene colto in strada con carta di circolazione non aggiornata sono piuttosto pesanti: 364 euro di multa e ritiro del documento stesso (che viene restituito solo dopo che lo si è aggiornato).
In Italia fondamentalmente si può stare tranquilli, anche se non si ha l’attestazione sostitutiva citata prima: anche se un agente fosse molto zelante e all’oscuro del problema (e vari uffici di polizia interpellati dal Sole 24 Ore hanno affermato di non aver ricevuto comunicazioni), in condizioni normali difficilmente potrebbe accorgersi del mancato aggiornamento del libretto.
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Certo, potrebbe confrontare il libretto con gli altri documenti che vanno tenuti a bordo: la patente e il certificato di assicurazione. Ma per chi ha cambiato residenza da poco è poco probabile che quest’ultimo sia aggiornato: non c’è alcun obbligo di farlo, per cui il nuovo indirizzo sarà riportato solo sul primo certificato stampato dopo la scadenza della copertura in corso di validità al momento del cambio di residenza. Quanto alla patente, ormai molti ne hanno una stampata negli ultimi sei anni, cioè da quando l’indirizzo non viene più scritto sul documento.
Più probabile che l’agente faccia una verifica telematica sulle banche dati messe a disposizione dalla Motorizzazione. In questo caso il mancato aggiornamento emergerebbe, perché la Motorizzazione ha già inserito il nuovo indirizzo.
Ma in realtà proprio questo dimostrerebbe la buona fede dell’interessato: se avesse voluto rendersi non rintracciabile, la Motorizzazione non conoscerebbe la sua nuova residenza. Se la conosce, è perché il cittadino ha regolarmente dichiarato i numeri di targa dei veicoli che possiede, quando è andato al Comune a fare il cambio di residenza (è poi il Comune a comunicare i dati alla Motorizzazione, che li inserisce nell’Anagrafe nazionale veicoli e stampa la pecetta che spedisce all’interessato).