Violenza di genere

Braccialetto elettronico antistalking, richieste in aumento ma emergono criticità

Il numero di dispositivi applicabili mensilmente resta insufficiente rispetto alle richieste. E le difficoltà tecniche impediscono spesso la geolocalizzazione dei maltrattanti

di Anna Mulassano

  (Luigi Mistrulli, Roma/ FOTOGRAMMA)

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Da gennaio 2024, il numero di braccialetti elettronici antistalking richiesti mensilmente è aumentato di 25 volte: da 20 a 500. A provocare l’impennata è stata l’approvazione, nel novembre 2023, della legge 168/2023 («Codice rosso rafforzato») per le misure previste dal dagli articoli 282 bis e 282 ter del Codice di procedura penale e dall’articolo 4, i-ter del Codice antimafia. A dirlo è la «Relazione sui dispositivi di controllo a distanza delle misure cautelari e di prevenzione» redatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Prima della legge

Nel triennio 2019-2022, infatti, le richieste mensili ammontavano a 426 su 1200 dispositivi disponibili e assorbivano così il 35,5 per cento dell’offerta. Le attivazioni, comunque, erano quasi interamente destinate ad apparecchi per gli arresti domiciliari o per la detenzione domiciliare. Infatti, nel 2020 su 5631 braccialetti messi in funzione appena 218 rispondevano all’esigenza di tutelare vittime di violenza di genere, domestica o contro le donne. La situazione era rimasta pressoché immutata anche l’anno successivo, il 2021, quando a fronte di 5620 dispositivi attivati solo 266 avevano una valenza antistalking. La media mensile di braccialetti attivati a tutela di vittime di violenza, infatti, fino al novembre 2023 era di 20 applicazioni, cioè il 4 per cento dell’ammontare complessivo.

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Le criticità emerse

L’approvazione della legge 168/2023 ha però radicalmente mutato il quadro, causando alcune criticità, a partire dalla questione quantitativa. Il numero massimo di dispositivi applicabili mensilmente risulta insufficiente, al punto che nella prima metà del mese si supera la soglia di riferimento. Questa circostanza comporta tempi di attesa talora inconciliabili con situazioni di rischio elevato. In secondo luogo, sono emerse criticità tecniche, come una durata delle batterie non sempre adeguata, la dipendenza dal segnale radiomobile non uniforme sul territorio e, in caso di ridotta copertura, una minore precisione o l’impossibilità di geolocalizzazione.

Si segnalano poi difficoltà nella gestione degli allarmi, diffusi in numero troppo elevato con conseguente sovraccarico delle sale operative territoriali anche in concomitanza con l’assenza di filtri di priorità. E infine, complicano il quadro alcune falle procedurali come la mancanza di linee guida operative unitarie a livello nazionale e flussi informativi non sempre standardizzati.

Secondo la Relazione, infine, si profila il rischio di fare eccessivo affidamento sullo strumento tecnico in casi con profili di pericolosità elevata.

Perché da solo il braccialetto non basta

Nonostante le criticità emerse siano in parte risolte e in parte in fase di risoluzione, secondo la Commissione il braccialetto elettronico rimane un fattore di rafforzamento del controllo, ma non è di per sé sufficiente a garantire la sicurezza delle persone offese da violenza di genere, domestica o contro le donne. Infatti, si legge nella Relazione, il dispositivo deve «sempre essere inserito in una valutazione cautelare individualizzata operata sulla base del dettato normativo e dei noti fattori di rischio». Da ultimo, riprendendo la Cassazione, la Commissione ricorda che il braccialetto non è una misura cautelare autonoma, ma una modalità di esecuzione delle misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento.

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