Borse di studio Its Academy esenti Irpef ma solo dal 2025
Nella risposta a interpello n.204/2025 l’Agenzia blocca qualsiasi interpretazione estensiva dell’agevolazione concessa a partire da quest’anno
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A partire dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio erogate dalle Its Academy, finanziate dal Pnrr, sono esenti da Irpef e non concorrono alla base imponibile Irap dell’ente erogante.
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 204/2025 a seguito del quesito di una fondazione che eroga borse di studio, finanziate con il Pnrr con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e Afam, per la frequenza dei percorsi formativi Its Academy agli studenti e per la copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio.
L’articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir prevede la generale imponibilità delle borse di studio a fini Irpef, salvo che non sia prevista per legge una specifica esenzione. L’ente si chiedeva se fosse applicabile in via estensiva l’esenzione delle borse di studio universitarie, posto che la legge n. 99/2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (Its), ha equiparato le Its Academy alle università.
L’agenzia delle Entrate ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 365/E/2002, al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, le borse di studio e le altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale sono, in ogni caso, soggette ad imposizione e, ai fini Irap, concorrono a formare la base imponibile del soggetto erogatore (salvo che non siano, appunto, esenti da Irpef).
Nel caso di specie, nelle more dell’interpello la legge n. 79/2025, di conversione del decreto Pnrr-scuola, ha introdotto una disposizione specifica per cui, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’Irpef le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi previsti dall’articolo 5 della legge 99/2022, compresi gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, che possono essere svolti anche all’estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio. L’esenzione Irpef rende le borse di studio escluse anche dalla base imponibile Irap.
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