Bonus Natale in arrivo con la tredicesima: 34 domande e risposte con tutte le ultime novità
I datori di lavoro potranno riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi
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I punti chiave
- A chi spetta il bonus?
- Quali sono i requisiti per averne diritto?
- Quando i figli sono considerati a carico?
- Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28.000 euro?
- L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?
- Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?
- Cosa deve fare il datore di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?
- Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?
- Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel 2024 (es. part time) qual è l’importo del bonus?
- Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sost
- ituto d’imposta?
- Non si corre, dunque, il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?
- Il bonus va proporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time?
- Come si calcolano le giornate di detrazione nel caso di più rapporti di lavoro part-time inferiori all’anno? Le giornate di detrazione coincidenti nel corso del periodo dell’anno si cumulano?
- È necessario presentare una nuova dichiarazione?
- Nel caso in cui il rateo mensile di tredicesima venga corrisposto mensilmente in busta paga è possibile corrispondere l’indennità? E in caso affermativo, è possibile riconoscerla col cedolino del mese di novembre?
- Quando è possibile procedere alla compensazione dell’indennità erogata nel mese di dicembre?
- Nel caso di figli per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali a seguito dell’introduzione dell’assegno unico è possibile comunque fruire del bonus?
- Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano il figlio a carico, il bonus a chi spetta? Solamente a uno dei due o ad entrambi in misura proporzionale al carico di ciascuno?
- Il lavoratore dipendente che ha un figlio di 25 anni ma la cui detrazione fiscale viene interamente richiesta dall’altro coniuge titolare di reddito d’impresa può fruire del bonus?
- Nel caso di lavoratore che abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro?
- Ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno considerate le somme e i valori esenti da tassazione riconosciuti a titolo di Welfare aziendale?
- I premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 208/2015 concorrono a formare il reddito complessivo?
- Il lavoratore dipendente titolare anche di partita Iva in regime forfettario deve computare anche tale reddito ai fini del bonus?
- Agli operai agricoli a tempo determinato che percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il III elemento spetta il bonus?
- Cosa succede se il lavoratore percepisce illegittimamente il bonus e successivamente viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate?
- L’impresa edile può riconoscere il bonus agli operai che ne hanno fatto richiesta?
- Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici?
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Dicembre è il mese di Natale e, più prosaicamente, quello dell’indennità fiscale pari a 100 euro ai lavoratori, da corrispondere insieme alla tredicesima mensilità: il cosiddetto “Bonus Natale”. In un approfondimento ad hoc la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che una delle novità introdotte dal decreto legge 167/24 e chiarite dalle Entrate con la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre, è l’estensione della platea. I datori di lavoro potranno infatti riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
Alla luce delle ultime modifiche intervenute e data la complessità dell’adempimento fiscale, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo aver pubblicato, lo scorso 12 novembre, alcune Faq per chiarire i numerosi dubbi applicativi, ritorna sull’argomento con 34 nuove Faq, in risposta ai quesiti giunti. Eccole.
A chi spetta il bonus?
L’art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione del D.L. n. 113/2024 dalla legge n. 143/2024, prevede al comma 1 che il bonus di 100 euro annui spetti ai lavoratori dipendenti. Trattasi esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di titolari di reddito da pensione richiamati al comma 2, lett. a). È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato ed è confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono dunque esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).
Quali sono i requisiti per averne diritto?
Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, a carico; l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’art. 13 de TUIR. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo che costituisce la soglia della c.d. no tax area secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.lgs. 216/2023 è pari a 8.500 euro (si veda anche circolare Agenzia delle entrate n. 2/e del 2024).
Quando i figli sono considerati a carico?
Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR prevede che le persone debbono possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale. Il comma 4-ter dell’art. 12 in parola prevede infatti che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.







