Bollo auto, Regioni libere di stabilire esenzioni. Ecco dove si può arrivare
di Maurizio Caprino
3' di lettura
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Le Regioni sono libere di stabilire esenzioni sul bollo auto, senza rispettare i limiti dettati dalle norme statali. L’unico vincolo che hanno è quello di non aumentare la pressione fiscale rispetto ai massimi previsti dallo Stato. Sta creando sorpresa dà l’ultima interpretazione sulla tassa automobilistica data dalla Corte costituzionale con la sentenza 122/2019, depositata stamattina. Le conseguenze possono essere varie. Teoricamente al fatto che una Regione potrebbe addirittura abolire il bollo per i suoi residenti.
La questione di legittimità costituzionale su cui ha deciso la Consulta era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna su un aspetto molto dibattuto della, ma “minore” e anche superato dalle novità legislative degli ultimissimi anni: l’esenzione per i veicoli di età compresa tra 20 e 30 anni, che l’Emilia-Romagna prevedeva solo se il mezzo fosse stato iscritto a una dei registri storici riconosciuti dal Codice della strada.
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Ma, nel dichiarare incostituzionale l’obbligo di iscriversi nei registri (versando una quota associativa ai soggetti che li tengono), il giudice della Consulta che ha redatto la sentenza (Luca Antonini) è arrivato molto più lontano. Infatti ha precisato che l’illegittimità riguarda solo la parte restrittiva della legge regionale in questione (la 15/2012, articolo 7, comma 2) e non quella in cui amplia l’esenzione a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Per spiegare questa affermazione, la sentenza 122/2019 richiama la norma fondamentale in tema di federalismo fiscale: il Dlgs 68/2011. L’articolo 8, comma 2, stabilisce che il bollo auto ha uno status particolare: non è completamente di competenza né delle Regioni né dello Stato, bensì demandato alle prime «entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».


