Arera accelera i tempi per il cambio fornitore elettrico: ecco come funzionerà
L'Arera mira a ridurre i tempi di cambio fornitore elettrico a 24 ore per allinearsi alle direttive europee
3' di lettura
I punti chiave
3' di lettura
Novità in arrivo per il mercato elettrico. L’Arera (l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) punta a velocizzare i tempi per il cambio del fornitore elettrico riducendoli, in alcuni casi, a 24 ore. il tutto per allineare l’Italia alle richieste dell’Europa. Quest’ultima, con la direttiva 2019/2044 (recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 210 del 2021), declina il diritto dei clienti finali a cambiare fornitore e sollecita gli Stati a un deciso accorciamento dei tempi di switching (il cambio fornitore) in modo da consentirgli di cogliere tempestivamente le opportunità di offerte commerciali più vantaggiose.
Cosa succede oggi
Attualmente per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. I cambi venditore vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Già oggi, però, sono previsti due casi in cui la data del cambio di fornitore può essere qualsiasi giorno del mese (switching infra-mese): la voltura contrattuale con switching e la stipula di un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale a seguito dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, ma anche di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente.
I timori degli operatori
L’Arera vuole quindi accorciare questa tempistica per andare incontro alle richieste di Bruxelles. La nuova modalità entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2026 e l’Autorità intende approvare la delibera entro luglio consentendo agli operatori di presentare le loro osservazioni entro la fine di aprile. Alcune di queste osservazioni sono già pervenute e puntano soprattutto a contenere le richieste avanzate dagli utenti: il timore delle aziende è che l’accorciamento possa indurre i clienti a cambiare operatore con notevole frequenza per intercettare le offerte più vantaggiose. Per questo alcuni sollecitano l’Authority a valutare l’introduzione di un numero massimo di switching che possono essere richiesti in ciascun anno o il versamento di un deposito cauzionale da parte dell’utente.
Il cambio in 24 ore
Ma come intende muoversi l’Autorità? Secondo l’Arera il processo di switching più semplice e veloce, che potrà concludersi in un giorno lavorativo dalla richiesta trasmessa al Sistema informativo integrato (il cervellone che gestisce i dati di tutte le utenze energetiche), non contempla la facoltà di revoca da parte del richiedente e può aver luogo nel caso in cui vi sia coincidenza tra la controparte commerciale richiedente e l’utente del dispacciamento, o in alternativa, nel caso in cui l’utente del dispacciamento abbia pre-autorizzato, informandone il SII, una o più controparti commerciali a trasmettere richieste di switching di punti inseriti nel contratto di dispacciamento del medesimo utente (senza nessun limite o fino ad un numero massimo predefinito).
Nel caso in cui la controparte commerciale richiedente lo switching non coincida con l’utente del dispacciamento o la controparte commerciale non sia stata pre-autorizzata dall’utente del dispacciamento, le tempistiche di esecuzione del processo si allungano e, spiega l’Arera nel documento di consultazione pubblicato sul sito web (www.arera.it) saliranno a 3 giorni lavorativi, che diventeranno 4 se la richiesta di switching viene effettuata con riserva.









