Bollette, arrivano le penali per il recesso anticipato: ecco quando scattano
A definire le nuove regole è una delibera Arera dello scorso 6 giugno. Forti reazioni delle associazioni dei consumatori
2' di lettura
I punti chiave
- L’ambito di applicazione
- Consumatori sul piede di guerra
- Obblighi dei fornitori
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Il mercato libero dell’energia forse tanto libero non è. Dall’1 gennaio la nuova mannaia per clienti domestici e piccole imprese ha la forma della penale per il recesso anticipato. Tradotto: se sul mercato elettrico vuoi cambiare fornitore, prima della scadenza del contratto, rischi di pagare un extra costo.
L’ambito di applicazione
La facoltà per le compagnie energetiche di applicare questi oneri riguarderà esclusivamente i contratti di durata determinata, solitamente 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso. Tuttavia le penali potranno trovare spazio anche nei contratti a tempo indeterminato se presentano un prezzo fisso per un dato periodo, limitatamente a questo arco di tempo. A definire le nuove regole è una delibera Arera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta “direttiva elettrica” Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento.
Consumatori sul piede di guerra
Una insidia per i consumatori che si inserisce in un periodo delicato di passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele fissata al 10 gennaio per il gas e al primo luglio per l’elettricità. Veementi le reazioni delle associazioni dei consumatori. Consumerismo definisce «assurde» le penali e punta il dito contro «condizioni vincolanti» a fronte di un «tanto decantato libero mercato». Una misura «a favore degli operatori che non vogliono più assumersi il rischio di mercato, ribaltato adesso interamente sul consumatore finale». Il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio contro la delibera Arera, definendo «illegittimi» gli oneri e ipotizzando al contempo una «class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati». Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi spiegando che queste penali «potevano avere un significato prima della crisi energetica, quando non vi erano volatilità e impennate delle tariffe» ma «nel quadro attuale sviano la concorrenza impedendo ai consumatori di passare a offerte più convenienti». L’Unione nazionale consumatori accusa il Parlamento italiano di «voler stare dalla parte delle compagnie energetiche e non da quella delle famiglie, in barba alla libera concorrenza, che prevede la perfetta mobilità del consumatore».
Obblighi dei fornitori
I fornitori, precisa l’Arera, avranno comunque diversi obblighi da rispettare come indicare «chiaramente», nel suo importo massimo, l’eventuale onere, che deve essere «specificamente approvato e sottoscritto dal cliente». Non sembra ancora chiaro a quanto potrebbe ammontare una penale, ma l’autorità specifica che «la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato». Al venditore l’onere di provare l’esistenza e l’entità della perdita.







