Bocciatura valida anche senza PdP, decide il consiglio di classe
Il Tar del Lazio fa chiarezza: lo stop può essere confermato anche in presenza di contestazioni sui percorsi di supporto scolastico, quando il consiglio di classe abbia motivato in modo coerente e dettagliato il giudizio finale
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Il Tar Lazio (sentenza 7046/2026) ha chiarito che la bocciatura di uno studente può essere confermata anche in presenza di contestazioni relative ai percorsi di supporto scolastico, quando il consiglio di classe abbia motivato in modo coerente e dettagliato il giudizio finale.
La vicenda
La decisione riguarda il caso di un alunno di un istituto tecnico romano non ammesso alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2021/2022. La famiglia aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la scuola non avesse considerato adeguatamente le condizioni di salute del ragazzo, le difficoltà di apprendimento e la richiesta di attivare strumenti compensativi e didattica a distanza. Nel ricorso venivano inoltre contestati errori nella valutazione dei voti, un numero insufficiente di verifiche, la mancata organizzazione di corsi di recupero e presunte irregolarità nella composizione del consiglio di classe durante lo scrutinio finale.
Ricorso respinto totalmente
I giudici amministrativi hanno però respinto integralmente il ricorso, affermando che la valutazione scolastica rientra nella discrezionalità tecnica dei docenti e può essere annullata solo in presenza di errori evidenti, illogicità manifeste o travisamento dei fatti. Il Tar ha sottolineato che il giudice non può sostituirsi agli insegnanti nelle scelte didattiche e nelle valutazioni sul livello di preparazione raggiunto dallo studente. Nella sentenza viene inoltre precisato che l'eventuale mancata attivazione di un Piano didattico personalizzato non comporta automaticamente l'illegittimità della bocciatura.
Il ruolo della famiglia
Secondo il collegio, spetta anche alla famiglia segnalare tempestivamente eventuali difficoltà e richiedere gli strumenti previsti dalla normativa. Respinte anche le doglianze sui corsi di recupero. Per il Tar, eventuali carenze organizzative dell'istituto non incidono sulla validità della decisione finale se il profitto dello studente risulta comunque insufficiente.
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