La normativa attuale (la legge 247/2012) riserva agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Il disegno di legge delega, dopo le modifiche introdotte in commissione, precisa che potranno essere svolte solo da iscritti all’albo:
O le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;
O l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate.
Nell’ambito dell’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale sarà comunque consentito instaurare rapporti di lavoro subordinato oppure stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
La commissione ha approvato anche un emendamento in materia di soci di capitale secondo il quale la distribuzione degli utili non deve determinare, né direttamente né indirettamente, interferenze sui profili di autonomia, indipendenza e libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività legale.