Autovelox mobili, la presegnalazione può anche essere fissa
di Maurizio Caprino
4' di lettura
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I segnali fissi vanno bene anche per preannunciare controlli di velocità saltuari e il Telelaser non va necessariamente usato per fermare subito i veicoli in avvicinamento alla postazione degli agenti, che possono puntare anche i veicoli in allontanamento, rinunciando a intimare l’alt. È una sentenza che smonta alcune convinzioni garantiste su autovelox e affini, quella che la Seconda sezione civile della Cassazione ha depositato il 26 aprile scorso, col numero 10298. Così sembrano non necessarie le cautele che in alcune zone gli agenti adottano per evitare il più possibile i contenziosi. Ma poi, si sa, ogni caso fa storia a sé e certe questioni potranno tornare a essere riproposte. E con risultati diversi.
In ogni caso, con questa sentenza dal tenore piuttosto secco bisognerà fare spesso i conti. Perlomeno sul punto relativo alla presegnalazione dei controlli. Perché tratta un caso frequente (e non raro come può essere quello del Telelaser in allontanamento): quello in cui c’è un segnale fisso prima di un luogo (spesso una piazzola di sosta) dove non c’è una postazione fissa di controllo velocità completamente automatico, ma in cui a volte si appostano pattuglie che vi installano rilevatori di velocità per qualche ora.
L’importanza della sentenza su questo aspetto sta anche nel fatto che sembra smentire, almeno in parte, un parere del ministero delle Infrastrutture. Secondo il ministero, la presenza di un segnale fisso richiederebbe che gli appostamenti si ripetano con una certa costanza. Lo imporrebbe il principio generale di credibilità della segnaletica deve. Dunque, quando un corpo di polizia non è in grado di garantire un presidio frequente, un segnale fisso sarebbe poco credibile e per adempiere all’obbligo di presegnalare il controllo la pattuglia dovrebbe installare un cartello mobile (spesso, di quelli piccoli che si appoggiano per terra e quindi possono essere poco visibili, specie se c’è traffico pesante), da rimuovere appena finito l’appostamento.
Secondo la Cassazione, invece, non c’è «alcuna giustificazione normativa e neppure logica» per porsi questo problema. Evidentemente i giudici hanno considerato solo le norme direttamente applicabili alla presegnalazione dei controlli di velocità, cioè l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada e il decreto ministeriale Infrastrutture del 15 agosto 2007. Che non affrontano la questione.
I giudici preferiscono un ragionamento di mero buonsenso: accogliendo la tesi del trasgressore, «si arriverebbe all’assurdo che ogni estate...dovrebbero essere rimossi i segnali di pericolo neve e obbligo di catene, oppure sulle strade sdrucciolevoli per pioggia andrebbero rimosse le relative segnalazioni di pericolo nei giorni di sole».


