È accaduto a Casacanditella (Chieti), dove un automobilista è stato multato su un tratto di viabilità ordinaria non individuato dal prefetto e quindi soggetto alla regola generale secondo cui gli agenti devono specificare nel verbale il motivo del mancato alt. Questa giustificazione è normalmente molto sintetica, fino a sconfinare in mere clausole di stile: parafrasi della legge, copiate dai prontuari. Una prassi bacchettata dalla Cassazione nell’ordinanza 27771/2017.
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I giudici hanno osservato che scrivere sul verbale la classica frase «uso di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo o quando il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento» non può valere indiscriminatamente: quando la pattuglia si apposta su un rettilineo (cioè quasi sempre), «in via di principio» nulla impedisce di intimare subito l’alt. Dunque, bisogna aggiungere nel verbale altre giustificazioni, come l’assenza di piazzole per far fermare in sicurezza i trasgressori, il traffico intenso o il fatto che gli agenti fossero già impegnati con altri utenti.
Se il Comune «sbaglia» la classificazione della strada
A Venaria (Torino), dove il Comune aveva forzato le norme per classificare come urbana di scorrimento (su cui quindi è sempre possibile non fermare subito i trasgressori e quindi anche attivare controlli automatici) una strada che invece non lo era (analogamente avevano fatto altri municipi, come quelli di Firenze e Torino). A un automobilista che aveva presentato ricorso, il Tribunale aveva risposto di non poter sindacare la scelta del Comune.
La Cassazione, con la sentenza 5532/2017, ha stabilito l’esatto contrario: un atto che classifica una strada in modo erroneo è illegittimo «e può essere disapplicato nel giudizio» sul ricorso. Il giudice non può chiamarsi fuori, «dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare...le caratteristiche oggettive della strada».