L’intervento

Autonomia differenziata: un nuovo regionalismo che aumenterà l’efficienza e ridurrà i divari territoriali

La riforma non farà crescere le diseguaglianze, che sono frutto di un modello di accentramento ormai superato

di Roberto Calderoli*

6' di lettura

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«Un nuovo regionalismo che aumenterà efficienza e ridurrà i divari territoriali». È questo l’obiettivo che Governo e Parlamento stanno perseguendo – nonostante il pregiudiziale e non argomentato dissenso dell’opposizione – con l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, sulla c.d. autonomia differenziata delle Regioni e, in particolare, con la legge di attuazione, la n. 86 del 2024, recentemente entrata in vigore. Sono, a mio avviso, del tutto infondate le critiche mosse dal prof. Franco Gallo nel suo articolo dedicato alla legge n. 86 e al rischio di aumento delle disuguaglianze, pubblicato sul «Sole 24 Ore del 1° agosto» (pag. 15). Il prof. Gallo dimentica di ricordare che dalla riforma del 2001 a oggi, il Titolo V della Costituzione – di cui è parte la disposizione sull’autonomia differenziata – attende tuttora una compiuta attuazione.

Eppure, la stessa Corte costituzionale, in più occasioni e anche di recente, ha ricordato la necessità di dare piena attuazione all’intero Titolo V. La nota del prof. Gallo esprime una valutazione in termini negativi dell’art. 116, terzo comma, e dell’intero processo attuativo, riscoperta da lui e da buona parte della dottrina in termini così catastrofici solo a decorrere dall’ultimo tratto del 2022. L’autonomia differenziata fu inserita nella riforma costituzionale del 2001 che a suo tempo fu fortemente voluta, a maggioranza, dal centrosinistra. Anzi, alcuni dei protagonisti della riforma del 2001 – che sostennero all’epoca i vantaggi di una riforma costituzionale autonomista – adesso ne sono i principali critici, evocando inesistenti spettri di spaccatura del Paese e di aumento dei divari. Anzi, gran parte delle critiche, a ben vedere, non riguardano la legge di attuazione ma investono direttamente le disposizioni costituzionali, tanto che in alcune delle audizioni in Parlamento è stata sostenuta perfino l’incostituzionalità dello stesso art. 116, terzo comma, della Costituzione!

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Io ritengo invece che la Costituzione vada attuata e che l’autonomia differenziata costituisca un’occasione di rilancio del sistema Paese nel suo insieme. Gli allarmismi sul c.d. “spacca Italia” nascondono invece una volontà di conservazione senza precedenti. La stessa idea che la Costituzione possa rimanere inattuata per decenni è inaccettabile.

Vengo ai singoli rilievi svolti con l’abituale garbo dal prof. Gallo.

1. La pandemia e il rilancio del federalismo fiscale. Diversamente da quanto sostenuto nell’articolo, Governo e Parlamento hanno colto la spinta verso l’attuazione del federalismo fiscale, sollecitata dalla relativa milestone del Pnrr (M1C1 - Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale). La delega fiscale, tuttora aperta (legge n. 111 del 2023), riguarda anche il c.d federalismo fiscale, sulla scia dei principi già presenti nella legge n. 42 del 2009, che fu da me promossa e che tuttora costituisce un modello (parzialmente attuato) per il rafforzamento dell’autonomia di entrata e di spesa di Regioni ed enti locali nonché per la realizzazione degli ulteriori temi indicati dal prof. Gallo, tra cui la perequazione.

2. La pregiudizialità nell’attuazione dell’autonomia differenziata. La pregiudizialità (prima l’attuazione del federalismo fiscale e dopo l’autonomia differenziata) non ha ragione d’essere né da un punto di vista costituzionale né da un punto di vista finanziario.

L’art. 116, terzo comma, Cost., infatti, richiede per l’attuazione dell’autonomia differenziata il rispetto dei “principi” di altra disposizione costituzionale, quella (l’art. 119) sul federalismo fiscale, e non pone un ordine di priorità. La legge di attuazione non mette a repentaglio tali principi in alcun modo ma garantisce l’equilibrio finanziario tra attribuzione di funzioni ed entrate regionali nonché la neutralità finanziaria per le Regioni che non intendano accedere all’autonomia differenziata.

Dal punto di vista finanziario, non si vede come l’incremento della compartecipazione regionale a tributi erariali, in misura corrispondente alle funzioni cedute alla Regione e fino ad allora svolte dall’amministrazione statale, possa mettere a rischio la perequazione o impedirne la ulteriore realizzazione nei termini della legge 42 del 2009 o della stessa delega fiscale.

3. I Lep. È indubbio che uno dei meriti della legge di attuazione n. 86 del 2024 sia quello di avere avviato (dopo le prime disposizioni della legge di bilancio per il 2023) un’organica determinazione dei Lep con il pieno coinvolgimento delle Camere. I Lep (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) costituiscono uno strumento perequativo per eccellenza. Alcune prestazioni (quelle ritenute “essenziali” dal legislatore, per l’appunto!), più di altre non possono conoscere differenziazione in quanto sono a presidio dei diritti comuni di cittadinanza. La legge di attuazione dell’autonomia differenziata ha individuato le materie e ambiti di materie cui sono riferibili i Lep. Siamo al lavoro per esercitare la delega sui Lep. In base alla legge, i Lep non costituiscono –come sostiene il prof. Gallo – meri obiettivi a lungo termine ma debbono essere costruiti attorno alle prestazioni. A essi dovranno essere abbinati costi e fabbisogni standard, è inevitabile, perché il diritto a certe prestazioni non può trasformarsi nel pretesto per gli enti territoriali o lo Stato a sostenere una spesa senza limiti. Ne andrebbe degli equilibri di bilancio e, in termini più ampi, dei diritti delle generazioni future che si trovassero a dovere sopportare l’eventuale debito contratto per sostenere quelle spese illimitate.

La determinazione di costi e fabbisogni standard fa sì – per di più – che sia destituita di fondamento scientifico la tesi secondo cui i Lep aumentino necessariamente la spesa. Vi potranno essere Lep i cui fabbisogni standard si dimostreranno inferiori alla spesa storica e Lep in cui, al contrario, la spesa storica potrà risultare inferiore allo standard.

Non vi è dunque motivo per dovere attendere la determinazione di tutti i Lep (compresi quelli in materie non interessate dall’autonomia differenziata) per procedere all’attuazione dell’art. 116, terzo comma. Tanto più ciò vale per le materie o ambiti di materie che il legislatore ha già stabilito non possano essere riferiti a Lep.

Il legislatore non si è limitato a promettere i Lep – come sostiene il prof. Gallo - ma ha definito per la prima volta in modo organico la procedura e gli ambiti per la loro determinazione. La determinazione degli strumenti di finanziamento (come si è detto: ove necessario) non può che essere successiva ai relativi costi e fabbisogni standard.

4. Il ruolo del Parlamento. Non vi è neppure motivo per dolersi del ruolo – secondo il prof. Gallo: subalterno – del Parlamento. È il Parlamento che ha introdotto una disposizione di delega sulla determinazione dei Lep. Le Camere saranno coinvolte nel procedimento di esercizio della delega, con la possibilità di incidere sui contenuti – talora particolarmente tecnici – dei testi predisposti dal Governo.

Né posso condividere la tesi secondo cui le Camere avrebbero un ruolo esclusivamente formale sui contenuti delle intese. L’art. 2 della legge di attuazione ha introdotto una specifica fase di intervento del Parlamento fin dalla prima fase del negoziato, su schemi di intesa. Il Governo sarà tenuto a dare seguito agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento. Lo stesso Parlamento che poi, per espressa previsione costituzionale, sarà chiamato a deliberare sull’intesa, a maggioranza assoluta.

5. La responsabilizzazione. Sui rapporti tra potere di spesa regionale e responsabilizzazione degli amministratori, il prof. Gallo non ha ricordato che la legge di attuazione mette a disposizione del Governo potenti strumenti di monitoraggio tanto sull’effettiva attuazione dei Lep (art. 3, comma 4) quanto sull’attuazione delle intese (art. 8).

Due ultime considerazioni. Nessun cenno viene fatto dal professor Gallo al contenuto dell’art. 10 della legge, relativo alla c.d perequazione infrastrutturale: le misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che costituisce un altro tassello delle misure di garanzia per tutte le realtà territoriali, siano esse partecipi o meno delle intese.

Inoltre, voglio ricordare che il prof. Gallo aveva accolto a suo tempo la mia proposta di fare parte degli esperti (da cui adesso chiede risposte), in particolare con riferimento al Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (Clep), presieduto dal prof. Cassese. Il Comitato aveva accolto la proposta del professor Gallo di estendere l’area dell’istruttoria del Comitato anche ai Lep riferiti a materie ulteriori rispetto a quelle dell’autonomia differenziata. Peccato che, ciò nonostante, il professore abbia ritenuto, insieme ad altri autorevoli componenti del Comitato, di dimettersi, rinunciando così a offrire un contributo costruttivo a un processo complesso e così rilevante per l’intero Paese e non per una sola parte politica.

In definitiva: coinvolgimento del Parlamento, garanzia dei diritti, equilibrio finanziario, riduzione dei divari esistenti. Non si vede in quale modo possano aumentare le diseguaglianze, frutto di un modello di accentramento che ha fatto il suo tempo.

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