- l’autista che autodichiari anche il proprio rapporto di lavoro con l’impresa di trasporto (o, più in generale, con la flotta aziendale) cui appartiene il mezzo;
- i soggetti normalmente abilitati a presentare pratiche per conto terzi agli sportelli della Motorizzazione (quindi, le agenzie di pratiche auto riconosciute dalla legge 264/1991, le autoscuole, le persone delegate specificamente e a titolo gratuito dal proprietario, le associazioni di categoria degli autotrasportatori, i costruttori di veicoli e di componenti e i funzionari degli uffici regionali ex Uma, cioè Utenti motori agricoli).
In ogni caso, tutti i problemi nascono dal fatto che, da quando durante la revisione deve essere annotato il numero di chilometri, l’ispettore che la effettua finisce di fatto col certificare che la percorrenza riportata sul contachilometri è vera. Una responsabilità molto impegnativa, in un Paese come l’Italia dove la manomissione dello strumento è molto diffusa. Di qui l’esigenza di coinvolgere il proprietario del veicolo o chi per lui.