Rc auto verso l’addio alla sospensione della polizza. Monopattini, stretta a metà
Le novità tra gli emendamenti al Dl Infrastrutture in arrivo e la nuova direttiva europea. Niente obbligo per bici e altri micromezzi, ma gli Stati possono imporlo
di Maurizio Caprino
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La Ue non «bastona» i monopattini (& co) imponendo l’assicurazione, ma auto e moto non utilizzate sì. Sono le due novità di maggior impatto previste dalla direttiva europea in materia di Rc auto approvata in via definitiva a metà ottobre dal Parlamento europeo. In sintesi, non sarà più possibile sospendere una polizza assicurativa Rc auto quando non si utilizza il veicolo e l’obbligo di copertura per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica in generale sarà solo a discrezione dei singoli Stati membri. Le nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103, non andranno in vigore subito: dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue gli Stati hanno due anni di tempo per il recepimento.
Obbligo anche in garage
Dalle attuali norme italiane dovrà innanzitutto essere eliminata la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico: la nuova direttiva lo estende alle aree private. Così si conforma a tre sentenze della Corte Ue, secondo cui l’oggetto dell’assicurazione è l’«uso del veicolo», inteso come qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, non importa se fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.
Di conseguenza, su un veicolo fermo perché impiegato in una funzione diversa dal trasporto (per esempio, generare energia o far salire e scendere su una piattaforma operai o carichi come accede nei traslochi) non occorre la Rc auto. Invece, chi smette di usare un veicolo in strada e lo ricovera in un cortile, garage o simili non potrà più lasciar scadere una polizza o chiedere la sospensione di quella in corso; salvo che lo renda inidoneo a circolare (per esempio, togliendo parti necessarie per il movimento) o che si trovino formule per garantire ai terzi coperture anche a polizza sospesa. Non è del tutto chiaro se le polizze dovranno restare attive anche in caso di utilizzo contro la volontà del proprietario: oggi in Italia non è così, tanto che dopo un furto denunciato si può chiedere il rimborso della Rc auto sul periodo non goduto.
Tendenzialmente potrebbero aumentare i costi delle polizze e diminuire i casi in cui dovrà intervenire il Fondo di garanzia vittime della strada, con benefici per la collettività e i danneggiati (cui andrà il risarcimento senza i limiti previsti per il Fondo). Di certo si farà chiarezza: oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private, per cui non c’è sanzione, ma in caso d’incidente si scopre che si sarebbe stati tenuti ad assicurarsi, per un’interpretazione della direttiva 2009/103.
Mobilità elettrica
La nuova direttiva è tollerante verso i mezzi diventati negli ultimi anni protagonisti della micromobilità elettrica: non vanno assicurati né i mezzi elettrici che non rientrano nella definizione di veicolo (monopattini, hoverboard, segway, monowheel e simili) né quelli che vi rientrano ma non sono mossi esclusivamente da una forza meccanica (come le biciclette elettriche, che di base si muovono grazie ai muscoli). Il tutto a condizione che la velocità massima raggiunta col motore elettrico non superi i 25 km/h (quella consentita ai micromezzi in regola con le attuali norme costruttive e di circolazione) o che abbiano contemporaneamente peso netto massimo entro i 25 kg e velocità di progetto massima entro i 14 km/h.


