Visti i precedenti, ci si attende che la risposta sarà positiva. Se però il Consiglio europeo respingesse tale proposta, gli effetti della norma interna dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72 dovrebbero esaurirsi.
Secondo qualche associazione di categoria, la conseguenza sarebbe una detraibilità piena (100%) dell’Iva su tali beni.
Se scattasse il regime ordinario Ue
In realtà, si ricadrebbe nelle regole generali europee, secondo cui la detrazione è un diritto del soggetto passivo «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazione soggette ad imposta…» (articolo 168, direttiva 2006/112/CE).
Pertanto, è detraibile l’Iva sugli acquisti e sulle importazioni che sono inerenti all’attività d’impresa svolta dal soggetto passivo e afferenti ad operazioni effettuate o che saranno effettuate nei periodi d’imposta successivi. Si arriverebbe quindi al 100% solo se si dimostrasse un’inerenza totale all’attività.
Il limite alla detrazione dell’Iva sopra indicato, in ogni caso, non si applicherebbe nelle ipotesi in cui i veicoli stradali formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tali ipotesi si aggiungerebbe quella in cui l’imprenditore abbia detratto l’imposta per intero in fase di acquisto, destinando il bene interamente all’uso aziendale.