Auto aziendali, tassa legata alla CO2 per i veicoli immatricolati dal 1° luglio
Per i mezzi concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 varranno le vecchie regole per tutta la durata del contratto
di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi
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Percorso a ostacoli per il calcolo del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e amministratori; l’aggancio ai valori di emissione di anidride carbonica e la connessa valorizzazione forfetaria si applica solo ai veicoli di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020. Questi i chiarimenti della risoluzione 46/E/20 del 14 agosto 2020.
L’articolo 1, comma 632, della legge 160/19 sostituisce la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Dpr 917/86, e modifica la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per i veicoli aziendali e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, differenziandolo in funzione dell’emissione di CO2.
Data di immatricolazione
Poiché la norma si riferisce ad autoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione la risoluzione ne ha chiarito la portata; secondo l’Agenzia essa andrà ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
Data di assegnazione
Circa invece l’assegnazione (anch’essa decorrente per contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020), la risoluzione precisa che si debba far riferimento al momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.
Successivamente al perfezionamento giuridico dell’assegnazione il calcolo del benefit secondo le nuove regole andrà valutato anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

