Decreto Omnibus

Auto assegnate ai dipendenti, la tassazione torna al forfettario

Il correttivo della riforma fiscale ripristina il vecchio criterio dal 1° gennaio 2026

di Stefano Sirocchi

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Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale approvato in prima lettura dal Governo il 10 giugno porta un significativo sollievo alle imprese con auto aziendali assegnate ai lavoratori come fringe benefit. In particolare, per determinare l’imponibile tassabile in capo al dipendente in caso di veicolo concesso in uso promiscuo, cioè sia per finalità lavorative, sia per esigenze private, si torna al criterio forfettario anche per i casi che avevano creato non poche difficoltà operative per la necessità di applicare il valore normale.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

In cosa consiste la modifica

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede infatti che, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assuma il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sul costo chilometrico Aci, al netto delle somme trattenute al dipendente, incluse quelle relative ad accessori e allestimenti. Restano fermi anche i coefficienti del 20% e 10%, in luogo del 50%, rispettivamente per veicoli ibridi plug-in ed esclusivamente elettrici.

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Pertanto, vengono meno sia il riferimento alla «nuova immatricolazione», sia quello ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Per applicare la disciplina, che sarà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2026, è sufficiente che il mezzo sia concesso in uso promiscuo e, dunque, consegnato materialmente al dipendente beneficiario, a partire da questa data.

Emissioni

Resta salva l’applicazione della normativa precedentemente in vigore basata sui coefficienti collegati alle emissioni di CO2 (dal 25% al 60%), per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel primo semestre 2025, in virtù della disciplina transitoria (articolo 1, comma 48-bis, della legge 207/2024).

Veicoli ordinati entro il 2024 e 2025

Non solo, ma lo schema di decreto legislativo estende a tutto il 2025 il periodo per poter concedere i veicoli ordinati entro il 2024, e in aggiunta, permette al datore di lavoro di continuare ad applicare queste regole anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Da quest’anno non restano esclusi dalla forfettizzazione neppure i veicoli ordinati e concessi in uso nel corso del 2025: più in generale, e per espressa previsione, ai veicoli concessi nel 2025, che non rientrano nel regime transitorio sopra accennato (compresa l’estensione temporale), si applica la nuova disciplina basata sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

Maggiorazione del benefit

È previsto inoltre che il valore del fringe benefit sia incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La maggiorazione riguarda anche il periodo d’imposta in corso, essendo applicabile anche alla disciplina transitoria, oltre che a quella che verrebbe introdotta dal 2026. Per chiarire il meccanismo di calcolo, i veicoli immatricolati quest’anno subiranno la maggiorazione del 50% del valore imponibile del fringe benefit, determinato in base ai coefficienti collegati alla tipologia di alimentazione, a partire dal 1° gennaio 2032.

Inoltre, per gli accessori o gli allestimenti non inclusi e valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal lavoratore, il benefit deve essere incrementato del 5 per cento. Questa maggiorazione opera sia nella nuova disciplina che in quella transitoria. Restano tuttavia salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Resta da chiarire se la wallbox fornita dal datore di lavoro possa essere assorbita nella maggiorazione forfettaria del 5% prevista per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci, trattandosi di un’infrastruttura esterna al veicolo ma funzionalmente collegata all’uso dei mezzi elettrici e ibridi plug-in.

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