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Brasile, rally al test elettorale
All’appuntamento col voto il Paese si presenta forte di un’economia in crescita e forti rialzi per azionario e valuta. E ora?
Ascoltalo oradi Luigi Caiazza, Roberto Caiazza
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Le norme nazionali su tempi di guida, riposi e pause nell’autotrasporto “convivono” con quelle europee, in alcune particolari situazioni che riguardano i conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attività diverse dalla guida. Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpretazione sul caso in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori a 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori a 50 chilometri. Una situazione che può verificarsi più volte in questi mesi di pandemia, quando bus turistici vengono utilizzati per rinforzare i bus urbani per evitare assembramenti nei trasporti degli studenti.
Il problema nasce proprio dalla differente lunghezza delle tratte. La materia, in alcuni casi, è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006; in altri, nella legge 14 febbraio 1958, n. 138 (orario di lavoro del personale automezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto di viaggiatori), per cui è apparso fondamentale individuare esattamente la normativa applicabile nelle diverse circostanze.
L’articolo 2 del regolamento ne individua il campo di applicazione: trasporto di merci con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate o di passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone.
Su questa seconda ipotesi, il successivo articolo 3, lettera a), precisa che ci si riferisce ai servizi regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri. Per tali servizi, l’articolo 6 stabilisce i tempi massimi di guida giornalieri (9 ore) e settimanali (56 ore), seppure con brevi oscillazioni.
Il primo problema si è posto, dunque, per i servizi con percorrenza non superiore a 50 chilometri; in tal caso però l’articolo 15 dello stesso regolamento rimette agli Stati membri il compito di adottare regole nazionali che, nel disciplinare i tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatorio, avessero garantito un sufficiente livello di tutela dei conducenti.